{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-24_2002-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59251&nX40_KEY=4711433&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b48e7078aae8486f725ba7328d14abe"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.1998.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:39:30", "Checksum": "eee40934a0dd3f1a9be861ff3c4abd4e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nContrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'accordo contrattuale concluso il 20 dicembre 1993 \"Ristourne: Afin de parteciper à vos efforts publicitaires, une ristourne de 1% sur le chiffre d'affaires net vous sera créditée à la fin de notre année commerciale, soit au 30 juin\" (doc. QQ) non obbligava in alcun modo il convenuto ad effettuare una campagna pubblicitaria - di cui per altro nemmeno erano note le condizioni - a favore del prodotto Kodak Ektachem fornito dall'attrice, ma gli garantiva un ristorno senza alcuna controprestazione, anche se formalmente a titolo di partecipazione per i suoi sforzi pubblicitari. Il fatto che il teste __________, membro della direzione dell'attrice (rogatoria ad 1) - circostanza che impone di considerare con un certo riserbo la sua testimonianza - sia di diverso avviso (rogatoria ad 14), non può assolutamente modificare questo stato di fatto, tanto più che nell'occasione egli ha espresso unicamente una propria opinione personale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 237).\nEssendo stata dimostrata l'esattezza della cifra d'affari indicata dal convenuto (doc. 14 e 27-29), quest'ultimo risulta creditore nei confronti della controparte della somma di fr. 17'315.--, come pure degli interessi moratori al tasso legale del 5% a far tempo dal 22 gennaio 1997 (doc. 15).\n4. In conclusione l'attrice risulta creditrice nei confronti del convenuto per fr. 189'938.15 (= fr. 44'677.55 + fr. 162'575.60 ./. fr. 17'315.--) - ritenuto che limitatamente a fr. 27'362.55 (= fr. 44'677.55./. fr. 17'315.--) può pure essere rigettata l'opposizione interposta al PE N. 590581 - oltre agli interessi, di cui resta da determinare il saggio: non avendo essa provato nel doc. HHH se ed eventualmente in quale misura il tasso di sconto bancario valevole dopo il 1996 fosse superiore al tasso di mora legale del 5% (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 26 e n. 673 ad art. 184), lo stesso, nonostante le parti siano commercianti, è dovuto unicamente in tale misura (art. 104 cpv. 3 CO). A ciò si aggiungono le spese esecutive di fr. 100.-- per l'emissione del PE, effettivamente pagate dall'attrice (doc. DDD), mentre le eventuali tasse d'incasso saranno a carico del convenuto solo se nei suoi confronti verrà proseguita la procedura forzata.\n5. Ne discende il parziale accoglimento della petizione e l'integrale reiezione della domanda riconvenzionale ai sensi dei considerandi.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA\npronuncia:\nI. La petizione 24 luglio 1998 di ___________ AG è parzialmente accolta e di conseguenza:\n1. Il signor ___________, Lugano, è condannato a versare a ___________ AG, ___________, la somma di fr. 27'362.55 oltre interessi al 5% dal 11 dicembre 1996 al 22 gennaio 1997 su fr. 44'677.55 e dal 22 gennaio 1997 su fr. 27'362.55 oltre alle spese esecutive di fr. 100.--.\nIl signor ___________, Lugano, è pure condannato a versare a ___________ AG, ___________, la somma di fr. 162'575.60 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1998, dietro contestuale riconsegna delle 42 apparecchiature Ellman-Surgitron.\n2. L'opposizione interposta al PE n. 590580 dell'UEF di Lugano è confermata.\n3. L'opposizione interposta al PE n. 590581 dell'UEF di Lugano è rigettata limitatamente alla somma di fr. 27'362.55 oltre interessi al 5% dal 11 dicembre 1996 al 22 gennaio 1997 su fr. 44'677.55 e dal 22 gennaio 1997 su fr. 27'362.55.\nII. Le spese relative alla petizione, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 8'000. --\nb) testimoni fr. 40. --\nc) rogatorie fr. 27. --\nd) perizia fr. 5'868. --\ne) spese varie fr. 100. --\nTotale fr. 14'035. --\n==========\ngià anticipate dall'attrice in ragione di fr. 6'500.-- e dal convenuto in ragione di fr. 3'000.--, da anticiparsi per la rimanenza dall'attrice, restano a carico di quest'ultima in ragione di 1/10 e sono poste a carico del convenuto per 9/10, il quale rifonderà all'attrice fr. 12'500.-- a titolo di ripetibili parziali.\nIII. La domanda riconvenzionale 30 ottobre 1998 di ___________ è respinta.\nIV. Le spese relative alla riconvenzione, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1'000.--\nb) spese fr. 50.--\nTotale fr. 1'050.--\n==========\ngià anticipate dall'attore riconvenzionale nella misura di fr. 500.--, rimangono integralmente a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.\nV. Intimazione a: - avv. __________;\n- avv. __________;\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}