{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-24_2002-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59251&nX40_KEY=4930703&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b48e7078aae8486f725ba7328d14abe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:58:36", "Checksum": "55a5c6e759f54fd882972d51bba4206e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nInnanzitutto si osserva che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare che le condizioni di pagamento non rappresentano in linea di principio un elemento oggettivamente essenziale del contratto, bensì un punto secondario (Gauch/Aepli/Casanova, OR Allgemeiner Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 3. ed., Zurigo 1992 p. 14; cfr. pure Bucher, op. cit., N. 7 ad art. 2 CO). Con ciò il problema di fondo non è tuttavia risolto, essendo in effetti possibile che l'accordo sulla particolare questione fosse soggettivamente essenziale per una o entrambe le parti. Sennonché, nel caso di specie nulla, nemmeno il tenore del doc. V, permette di ritenere che il 27 novembre 1995, al momento della formulazione della proposta, il convenuto abbia lasciato intendere in modo riconoscibile per la controparte che l'accettazione delle modalità di pagamento da lui indicate costituisse una condizione per il perfezionamento dell'accordo transattivo (Kramer, op. cit., N. 11 ad art. 2 CO): il convenuto, iniziando a versare le rate previste dall'accordo transattivo e soprattutto continuando a corrisponderle anche dopo la ricezione del doc. DD, con cui la controparte gli aveva ribadito - ciò che egli, dopo aver frainteso il doc. Z, aveva ora finalmente capito - di non condividere le modalità di pagamento, ha anzi chiaramente fatto intendere che la particolare questione non era in ogni caso tale da compromettere la validità dell'accordo transattivo stesso (cfr. Kramer, op. cit., N. 12 ad art. 2 CO); oltretutto, accettando in epoca successiva di partecipare a un incontro finalizzato alla modifica delle condizioni di pagamento, modifica che inizialmente sembrava per altro soddisfarlo (cfr. doc. GG), e formulando a sua volta una nuova e diversa proposta di saldare l'intero debito, previa consegna degli apparecchi, entro il 31 gennaio 1997 (doc. GG), ha nuovamente lasciato intendere che quanto da lui proposto nel doc. V non fosse una condizione essenziale, la \"condicio sine qua non\", per concludere l'accordo (cfr. Bucher, op. cit., ibidem); il fatto infine che le due proposte si differenziassero in definitiva l'una dall'altra unicamente in alcuni piccoli dettagli tecnici (l'unica differenza consisteva in pratica nell'obbligo per il convenuto di farsi accordare l'intero credito da una banca, dietro prestazione di garanzie, e di versarlo subito all'attrice, fermo restando che da un punto di vista economico entrambe le soluzioni si equivalevano, visto e considerato che il convenuto in entrambi i casi avrebbe pagato solo le 48 rate, senza interessi di sorta) esclude a sua volta che la parte convenuta possa pretendere il mancato perfezionamento dell'intero accordo (Kramer, op. cit., N. 18 ad art. 2 CO; Bucher, op. cit., N. 3 in fondo).\n2.2.2 Stabilito così che sui punti essenziali (ammontare della somma da restituire e riconsegna delle apparecchiature) le parti avevano raggiunto un accordo e che le modalità di pagamento costituivano nel caso concreto solo un punto secondario, se ne deve concludere, giusta l'art. 2 cpv. 1 e 2 CO, che il contratto è senz'altro venuto in essere, fermo restando che quest'ultimo dettaglio andrà regolato dal giudice secondo la natura del negozio. Egli in tal caso, se l'interpretazione del contratto non permette di chiarire la questione, colmerà la lacuna contrattuale facendo capo al diritto dispositivo oppure agli usi locali, subordinatamente adottando la soluzione che meglio tiene conto della situazione soggettiva delle parti oppure ancora, se non è il caso, la soluzione che riterrà oggettivamente migliore (Bucher, op. cit., N. 12 e segg.).\nNel caso di specie, visto il tenore delle contrapposte modalità di pagamento e considerato in particolare che la proposta dell'attrice di un versamento dell'intero capitale nel 1995 o 1996 - l'unica questione, come detto, su cui le opinioni delle parti divergevano - non è più attuale (Kramer, op. cit., N. 21 ad art. 2 CO), l'unica soluzione possibile è quella di prevedere un pagamento del debito in 48 rate, come previsto dal convenuto.\n2.2.3 Da quanto precede, si ha che l'attrice è creditrice nei confronti del convenuto di fr. 200'087.60, somma ridotta a fr. 162'575.60 a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo di 9 rate di fr. 4'168.--, ritenuto che su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi moratori dalla data media del 1° febbraio 1998.\nL'incasso di tale somma, ancorché ciò non sia stato previsto nel \"petitum\", potrà tuttavia avvenire solo dietro contestuale riconsegna da parte dell'attrice delle 42 apparecchiature, senza la quale l'accordo transattivo risulterebbe monco (Rep. 1996 p. 194). In tali circostanze, preso atto che il credito dell'attrice è in definitiva condizionato - e non risulta che essa abbia adempiuto o offerto di adempiere alla condizione - non è per il momento possibile rigettare l'opposizione interposta al PE N. 590580.\n2.2.4 La pretesa attorea di fr. 162'575.60 essendo già stata accolta a seguito dell'accertata esistenza di un accordo transattivo, non torna conto esaminare se la stessa fosse eventualmente dovuta anche per il fatto che la rescissione dei contratti di compravendita era possibile in base alle norme relative ai difetti della cosa venduta (art. 197 e segg. CO) rispettivamente a seguito di un vizio di volontà (art. 24 e segg. CO). Lo stesso vale per l'eccezione di prescrizione, che il convenuto ha mantenuto in sede conclusionale solo nell'evenienza in cui l'attrice si fosse richiamata alle norme sui vizi di volontà.\n3. Il convenuto, evidenziando come contrattualmente gli era stato garantito il ristorno dell'1% della cifra d'affari netta, che negli anni 1994-1996 era stata di fr. 1'731'498.40, pretende dall'attrice la rifusione di complessivi fr. 17'315.--.\nLa richiesta è fondata."}