{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-24_2002-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59251&nX40_KEY=4930703&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b48e7078aae8486f725ba7328d14abe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:58:36", "Checksum": "55a5c6e759f54fd882972d51bba4206e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Ben più complessa è la questione a sapere se tra le parti alla fine del 1995 sia venuto in essere un accordo transattivo in base al quale il convenuto si impegnava a rifondere alla controparte il danno da lei subito a seguito della rescissione dei contratti di compravendita (fr. 200'087.60): il convenuto lo contesta, rilevando come su alcuni punti essenziali (pagamento rateale, riconsegna immediata degli apparecchi, ripresa della fornitura delle placchette Ektachem) non era stato raggiunto un accordo, mentre l'attrice, reputando del tutto secondarie tali questioni, è di parere opposto.\n2.1 Giusta gli art. 1 e 2 cpv. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali, ritenuto che secondo la dottrina maggioritaria ciò è il caso se essi si sono accordati sia sui punti oggettivamente essenziali, ovvero quelli che costituiscono il contenuto minimo ma indispensabile (\"Geschäftskern\") del contratto, sia sugli eventuali punti soggettivamente essenziali, ovvero su questioni secondarie da un punto di vista oggettivo ma che per una o entrambe le parti costituiscono nondimeno un aspetto determinante, la \"condicio sine qua non\", per la conclusione del contratto (Kramer, Berner Kommentar, N. 7 e segg. ad art. 2 CO; Bucher, Basler Kommentar, N. 3 ad art. 2 CO). Sempre giusta l'art. 2 cpv. 1 CO il mancato accordo sugli altri punti secondari riservati, come pure su quelli non riservati (Kramer, op. cit., N. 17 ad art. 2 CO con riferimento a DTF 103 II 190), non compromette per contro il perfezionamento del contratto, ritenuto che in tal caso, ai sensi del cpv. 2 della stessa norma, il giudice deciderà sui medesimi secondo la natura del negozio.\n2.2 Nel caso di specie, le manifestazioni di volontà più importanti scambiate delle parti in merito al noto accordo transattivo risalgono ai mesi di novembre - dicembre 1995.\nCon lettera 27 novembre 1995 (doc. V) il convenuto, per liquidare la vertenza attinente alle apparecchiature Surgitron, comunicava all'attrice tra l'altro quanto segue: \"… allo scopo di raggiungere un accordo e solo a seguito della vostra azione di ritorsione, vi proponiamo il pagamento della somma di fr. 200'087.60 da voi richiesta in 48 rate mensili di fr. 4'168.--. Attendiamo pure la consegna dei 42 apparecchi da voi ritirati\", concludendo il suo esposto con la frase \"Vi chiediamo di considerare questa offerta come la più ragionevole possibile e vi invitiamo a non voler intralciare la nostra prossima ordinazione del materiale Ektachem\".\nIl 18 dicembre 1995 (doc. Z) l'attrice, per quanto qui interessa, rispondeva nei seguenti termini, accettando almeno parzialmente la proposta: \"Ihren Vorschlag auf Abzahlung der Summe von fr. 200'087.60 innerhalb von 4 Jahren nehmen wir zur Kenntnis. Unser Vorschlag für die Rückerstattung lautet wie folgt: die Firma ___________ regelt die Rückerstattung des oben erwähnten Betrages, respektive dessen Abzahlung direkt über eine Schweizerbank. Als Gegenleistung und im Sinne der Verbesserung unserer Geschäftsbeziehungen wird ___________die Zinsen während der Abzahlungsphase (48 Monate) übernehmen\", concludendo \"dass wir gerne bereit sind, das weitere Vorgehen zu besprechen\".\nNonostante un nutrito scambio di corrispondenza, le parti non sono riuscite ad evadere positivamente le divergenze, cosicché il convenuto il 17 dicembre 1996 ha dichiarato decaduto l'accordo transattivo (doc. MM).\n2.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, è in definitiva solo sulle modalità di pagamento della somma di fr. 200'087.60 e non anche su altre questioni che a quel momento vi era ancora una divergenza d'opinione tra le parti (cfr. pure doc. MM): mentre la questione della riconsegna delle apparecchiature non era assolutamente litigiosa - dal doc. V non risultava per altro che la stessa dovesse avvenire immediatamente - tanto è vero che l'attrice nel doc. Z non aveva contestato su questo punto la proposta del convenuto, nemmeno risulta che la continuazione della fornitura delle placchette Ektachem o meglio la richiesta di non ostacolare la \"prossima\" fornitura rientrasse, stante la particolare formulazione del doc. V, tra le condizioni per il perfezionamento dell'accordo transattivo, fermo restando che tale richiesta è stata in ogni caso adempiuta dall'attrice, la quale ha in effetti continuato a rifornire la controparte fino al 25 settembre 1996.\nCiò premesso, si tratta ora di stabilire se nelle particolari circostanze il disaccordo tra le parti in merito alle modalità di pagamento della somma era tale da comportare il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo, in altre parole se la questione costituiva un punto essenziale del contratto. A giudizio della scrivente Camera, il quesito deve essere risolto per la negativa."}