{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-24_2002-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59251&nX40_KEY=4930703&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b48e7078aae8486f725ba7328d14abe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:58:36", "Checksum": "55a5c6e759f54fd882972d51bba4206e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere\n|\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 24 luglio 1998 da\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________\n|\ncon cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 207'253.15 oltre interessi all'8% dal 1° dicembre 1995 su fr. 162'575.60 e dal 1° dicembre 1996 su fr. 44'677.55, oltre a fr. 300.-- di spese esecutive e fr. 723.35 di tasse d'incasso, come pure il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Lugano;\ndomande avversate dal convenuto che si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'149.45 oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 1997;\nesperita l'istruttoria di causa, conclusasi con la rinuncia delle parti al dibattimento finale già indetto per il 5 febbraio 2001;\nletti gli allegati conclusionali presentati il 19 gennaio rispettivamente il 2 febbraio 2001;\nesaminati gli atti dell'incarto.\nritenuto\nin fatto:\nA. Tra il 1992 ed il 1993 __________ SA ha acquistato dall'importatore in Svizzera __________ 42 apparecchi americani di elettrochirurgia Ellman-Surgitron con i relativi accessori per un prezzo complessivo di fr. 154'072.25 (doc. C), rivendendoli in seguito a vari medici e ospedali in Romandia. A quel momento l'importatore aveva assicurato che l'omologazione in Svizzera delle apparecchiature da parte dell'Associazione Svizzera degli elettricisti (ASE), indispensabile in base alla legislazione di allora, non avrebbe tardato ad essere concessa (duplica p. 4 e conclusioni del convenuto p. 2; rogatoria __________ ad 4 e 8).\nB. Nei mesi successivi, preso atto dei reclami di alcuni clienti, che dapprima si lamentavano unicamente per il ritardo nell'omologazione e in seguito erano giunti a sostenere, sulla base di un rapporto dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (doc. O), che gli apparecchi in questione non ossequiavano le condizioni di sicurezza internazionali/EC 601-1 (cfr. plico doc. H), ___________ SA ha sollecitato a più riprese l'importatore a chiarire la questione e in particolare a metterle a disposizione una copia della domanda d'omologazione (doc. E, L e M), senza tuttavia ottenere riscontri concreti.\nNella primavera del 1994 essa ha pertanto deciso unilateralmente di ritirare tutte le apparecchiature vendute ai clienti e di rimborsare loro quanto da essi versato; nel frattempo, il 27 aprile 1994, ha provveduto a rescindere i contratti di compravendita con l'importatore (doc. 18).\nC. Con la petizione in rassegna ___________GmbH (recte: ___________ AG) - successore in diritto di ___________ SA (cfr. doc. A) - ha chiesto la condanna di ___________ al pagamento di fr. 207'253.15 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e 590581 dell'UEF di Lugano.\nEssa evidenzia innanzitutto come alla fine del 1995 tra le parti sarebbe venuto in essere un accordo transattivo in base al quale il convenuto si era impegnato a rifonderle il danno di fr. 200'087.60 da lei subito a seguito della risoluzione dei contratti (fr. 174'647.60 rimborsati ai clienti, fr. 17'000.-- di spese legali e fr. 8'440.-- di interessi, cfr. doc. T), accordo che egli aveva tuttavia ossequiato solo in minima parte, versandole unicamente fr. 37'512.-- in 9 rate (doc. AA). Al saldo a suo favore, così risultante, di fr. 162'575.60 andavano aggiunti altri fr. 44'677.55 pari al prezzo di alcune forniture (doc. OO) che il convenuto non aveva provveduto a pagare.\nD. Il convenuto si è opposto alla petizione. A suo giudizio, la rescissione dei contratti non era giustificata, l'attrice essendo ampiamente informata in merito al problema dell'omologazione e comunque non avendogli tempestivamente notificato la difettosità della merce, tanto più che ogni sua eventuale pretesa, già estinta per il fatto che il termine di prescrizione annuale non era stato nuovamente interrotto dopo l'inoltro di un PE nel 1994, in ogni caso già lo era almeno nella misura in cui si riferiva ai contratti conclusi prima del 27 aprile 1993. Quanto all'accordo transattivo, lo stesso non si era in realtà mai perfezionato, in quanto le parti non avevano raggiunto un'intesa sul pagamento rateale, sulla riconsegna immediata degli apparecchi e sulla ripresa dei rapporti commerciali segnatamente con riferimento alle placchette Ektachem: ne discendeva che le rate di complessivi fr. 37'512.--, da lui versate senza un valido titolo, dovevano essergli restituite. Ciò posto, atteso che l'attrice era sua creditrice per fr. 44'677.55 e che egli per i suoi sforzi pubblicitari aveva diritto al ristorno dell'1% della cifra d'affari netta, ovvero di altri fr. 17'315.--, ne risultava un credito complessivo a suo favore di fr. 10'149.45, che egli ha preteso in via riconvenzionale.\nE. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle di controparte.\nConsiderando\nin diritto:\n1. A questo stadio della lite è del tutto pacifico che l'attrice è creditrice nei confronti del convenuto di fr. 44'677.55 oltre agli interessi moratori dal 26 novembre 1996 (doc. OO), somma relativa alle forniture di merce da lei effettuate tra il settembre e l'ottobre 1996, rimaste impagate."}