V), ritenuto che agendo in tal modo, essa si garantiva oltretutto la possibilità di eventualmente azzerare la perdita effettiva nel caso -non avveratosi- in cui la quotazione del metallo si fosse ripresa prima dell'utilizzo di tutto il quantitativo ritirato; non è in ogni caso provato che l'eventuale riversamento dei guadagni derivati dalle precedenti operazioni speculative avrebbe senz'altro influenzato l'ammontare del mutuo acceso nel 1990: