1 CO (e analoga disposizione è prevista nel contratto di mandato, cfr. art. 398 cpv. 2 CO), il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro. La dottrina ha ritenuto che il lavoratore nell'ambito del suo dovere di diligenza deve evitare qualsiasi comportamento che possa nuocere economicamente al datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321a CO) e fare il possibile per favorirne gli interessi (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3. ed., N. 2 ad art. 321a CO).