{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-23_2003-10-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59244&nX40_KEY=4926944&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "023e7986ac7863416133907fc8acc4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2003 10.1998.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:26:49", "Checksum": "4c6b78d908caeeca531e43ef18ae1cdf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2003 10.1998.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n11. Dovendosi per il resto respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, e ciò per il fatto che il termine decennale di prescrizione previsto per le pretese derivanti dal contratto di lavoro (il termine quinquennale di cui all'art. 128 cifra 3 CO si riferisce in effetti solo ai crediti salariali del lavoratore, cfr. Däppen, Basler Kommentar, 3. ed., N. 13 e 13a ad art. 128 CO; Rehbinder/Portmann, op. cit., N. 7 ad art. 341 CO; Rehbinder, op. cit., N. 30 ad art. 341 CO; Staehelin, op. cit., N. 19 ad art. 341 CO) rispettivamente da quello di mandato, iniziato al più presto nel novembre 1988 e sospeso il 4 settembre 1997 dall'inoltro di un PE (doc. AO, cfr. art. 135 cifra 2 CO), non era ancora scaduto al momento della presentazione della petizione, si ha che i convenuti devono essere condannati a rifondere all'attrice l'ammontare dei 2 assegni in questione.\nA tali importi vanno aggiunti gli interessi di mora, dovuti, come stabilito dall'art. 321b cpv. 1 CO, \"subito\", ovvero dal momento del loro rispettivo incasso da parte di ____________, e ciò a prescindere dall'esistenza di un'interpellazione (Streiff/Von Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5. ed, Zurigo 1992, N. 3 ad art. 321b CO; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 321b CO; Staehelin, op. cit., N. 5 ad art. 321b CO; in caso di applicazione delle norme sul mandato la soluzione sarebbe identica, cfr. Staehelin, op. cit., ibidem). Gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), in quanto l'attrice non ha provato di aver subito un danno maggiore ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CO segnatamente per il fatto che quegli importi sarebbero serviti a ridurre l'esposizione debitoria dell'attrice verso la banca, che comportava il versamento di interessi ad un tasso più elevato (doc. U), né ha dimostrato che tra quel preteso danno e la violazione contrattuale commessa da ____________ vi fosse il necessario nesso causale: in effetti l'acquisto delle 1000 t di zinco, finanziato con il mutuo di fr. 2'400'000.-- (teste ____________, verbale 21 settembre 1999 p. 2), non costituiva un passo obbligato per l'attrice, ma solo una delle possibili ipotesi a sua disposizione (le altre possibilità sono state illustrate a p. 6 del doc. V), ritenuto che agendo in tal modo, essa si garantiva oltretutto la possibilità di eventualmente azzerare la perdita effettiva nel caso -non avveratosi- in cui la quotazione del metallo si fosse ripresa prima dell'utilizzo di tutto il quantitativo ritirato; non è in ogni caso provato che l'eventuale riversamento dei guadagni derivati dalle precedenti operazioni speculative avrebbe senz'altro influenzato l'ammontare del mutuo acceso nel 1990: se, in effetti, quei guadagni fossero stati immediatamente riversati nelle casse nei rispettivi anni di riferimento, ovvero nel 1988 e 1989, l'utile aziendale di quegli anni sarebbe stato evidentemente maggiore e, in assenza di circostanze particolari, non evocate dalle parti o risultanti dall'incarto, verosimilmente avrebbe pure comportato il versamento di un dividendo maggiore (cfr. i relativi verbali dell'assemblea generale dell'attrice, doc. rich. II° e III° parte A) e dunque non necessariamente un aumento delle riserve della ditta, cui essa avrebbe potuto far capo in occasione dell'assunzione, nel 1990, della perdita dovuta all'operazione delle 1000 t di zinco. Ad ogni buon conto l'attrice non ha provato che la banca le avrebbe applicato un tasso del 9.5% dal 31 ottobre al 31 dicembre 1990 e che successivamente lo stesso sia stato fissato all'8%, come preteso in sede petizionale: anzi, a parte il tasso da lei pagato dal 6 febbraio 1991 al 5 febbraio 1992 (8.625%, doc. R) e dal 6 febbraio 1992 al 5 febbraio 1993 (8%, doc. T), essa non si è assolutamente curata di provare quale fosse stata l'evoluzione degli interessi pagati sul mutuo, il doc. U da lei versato agli atti, allestito dall'attrice personalmente, costituendo unicamente un'allegazione di parte.\n12. Ne discende il parziale accoglimento della petizione ai sensi dei considerandi.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia:\nI. La petizione 21 luglio 1998 di ____________ SA è parzialmente accolta.\n§. Di conseguenza ____________, ____________, ____________ e ____________ sono condannati in solido a pagare a ____________ SA la somma di fr. 475'000.-- oltre interessi al 5% dal 28 novembre 1988 su fr. 300'000.-- e dal 29 giugno 1989 su fr. 175'000.--.\nII. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 20'000.--\nb) testimoni fr. 510.--\nc) perizia fr. 13'988.--\nd) spese fr. 202.--\nTotale fr. 34'700.--\ngià anticipati dall'attrice nella misura di fr. 28'000.-- e dai convenuti nella misura di fr. 13'000.--, sono posti a carico dell'attrice in ragione di 1/10 e per la rimanenza a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno alla controparte, pure solidalmente, la somma di fr. 30'000.-- a titolo di ripetibili parziali.\nIII. Intimazione: - avv. __________;\n- avv. __________.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}