{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-23_2003-10-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59244&nX40_KEY=4926944&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "023e7986ac7863416133907fc8acc4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2003 10.1998.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:26:49", "Checksum": "4c6b78d908caeeca531e43ef18ae1cdf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2003 10.1998.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. I convenuti si sono opposti alla petizione rilevando innanzitutto che il consiglio d'amministrazione doveva senz'altro essere a conoscenza delle operazioni speculative effettuate da ____________, per altro già autorizzate in precedenti occasioni, contestando inoltre che quest'ultimo avesse incassato gli assegni in questione, comunque contabilizzati dall'attrice, ed eccependo infine la prescrizione delle pretese attoree. Era di conseguenza escluso che l'attrice potesse pretendere la rifusione dei 2 assegni, tanto più che per gli interessi faceva semmai stato il tasso legale del 5%.\n5. Con la replica, con la duplica e negli allegati conclusionali le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle di parte avversa.\n6. Le parti non hanno approfondito più di tanto quale genere di contratto legasse ____________ all'attrice al momento dei fatti, ovvero tra il 1988 ed il 1990. Ritenuto che a quel momento -come già accennato- egli risultava iscritto a RC in qualità di membro del consiglio d'amministrazione e di direttore (doc. B; cfr. pure doc. AB), ben si può ritenere l'esistenza, per quanto da lui svolto in quest'ultima veste, di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO e di un contratto di mandato ex art. 394 segg. CO per la sua attività quale amministratore.\n7. L'istruttoria ha innanzitutto permesso di smentire la tesi dei convenuti, secondo cui il consiglio d'amministrazione dell'attrice sarebbe stato a conoscenza del fatto che ____________, dopo le 2 operazioni autorizzate agli inizi degli anni Ottanta, aveva continuato ad effettuare acquisti a termine, in particolare le operazioni speculative che nel 1988 e 1989 avevano permesso di conseguire ingenti guadagni, e quella successiva, in perdita, relativa alle 1000 t di zinco. Nonostante il diverso parere formulato dal subdirettore di ____________ ____________ -della cui fedefacenza vi è invero motivo di dubitare, se non altro per il fatto che nei suoi confronti, in quanto organo di ____________, l'attrice aveva a suo tempo promosso il già menzionato procedimento penale per la mancata consegna delle 177 t di zinco- secondo cui almeno il presidente del consiglio d'amministrazione dell'attrice dovesse essere a conoscenza di tutte le operazioni speculative eseguite da ____________ (doc. BZ p. 5 e verbale 17 ottobre 2000 p. 4), i membri del consiglio d'amministrazione, compreso lo stesso presidente, sentiti in sede testimoniale, hanno in effetti confermato di essere stati in realtà all'oscuro di quelle operazioni, venute alla luce solo successivamente (cfr. testi ____________, ____________, verbali 21 settembre 1999 p. 2 segg. e 30 maggio 2000 p. 5 seg.). Nei medesimi termini si sono espressi il nuovo direttore e il vicedirettore dell'attrice (testi ____________ e ____________, verbali 21 settembre 1999 p. 7 e 3 febbraio 2000 p. 5 seg.). Oltretutto di queste operazioni non vi era traccia né nei bilanci né nella contabilità della società (testi ____________ e ____________, verbali 21 settembre 1999 p. 6 seg. e 3 febbraio 2000 p. 5; perizia giudiziaria ad 7; cfr. pure doc. rich. II° e III° parte B).\nContrariamente a quanto ritenuto dai convenuti, il fatto che l'attrice abbia rimborsato a ____________ le spese relative ai viaggi effettuati a Losanna nel 1988 e 1989 per l'acquisto di zinco, oltretutto inserite, assieme ad altre decine di posizioni, nelle distinte spese da lui allestite (doc. F e H), non dimostra ancora che essa fosse d'accordo con l'effettuazione degli acquisti a carattere speculativo, tant'è che nei due documenti non si parla di quantitativi -tranne in un caso, ove è menzionata una quantità di 200 t- né comunque è precisato se si sia trattato di acquisti a termine. A sua volta irrilevante è la circostanza che taluni documenti relativi alle operazioni speculative riportino l'indirizzo dell'attrice (ad es. doc. D, I, J, K, Q): in assenza del timbro d'entrata sugli stessi, che i funzionari dell'attrice erano soliti apporre a tutti i documenti ricevuti per posta, tranne la corrispondenza indirizzata personalmente (teste ____________, verbale 3 febbraio 2000 p. 5), si deve infatti ritenere che essi siano stati in realtà indirizzati personalmente a ____________ oppure direttamente al suo domicilio privato (cfr. pure teste ____________, verbale 17 ottobre 2000 p. 4), dove questi teneva un ufficio.\n8. Infondata è pure l'eccezione con cui i convenuti avevano contestato che i 2 assegni fossero stati incassati da ____________, che in seguito non avrebbe provveduto a riversarli all'attrice o al consiglio d'amministrazione."}