{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-23_2003-10-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59244&nX40_KEY=4926944&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "023e7986ac7863416133907fc8acc4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2003 10.1998.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:26:49", "Checksum": "4c6b78d908caeeca531e43ef18ae1cdf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2003 10.1998.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 21 luglio 1998 da\n|\n|\n_____________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n______________, deceduta nel corso della causa, ______________, ______________, ______________, ______________,\n|\ncon cui l’attrice, denunciata la lite a ____________ SA, (rappr. dall'avv. __________), che ha dichiarato di non intervenire nella causa, come pure alla ____________ -, Lugano (rappr. dall'avv. __________), che non è intervenuta, ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 523'736.15 oltre interessi all'8%, composti trimestralmente, dal 1° gennaio 1991;\ndomande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l’istruttoria di causa;\ncitate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 10 dicembre 2002;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Già nel corso degli anni settanta ____________ SA, ditta che si occupa di sabbiatura, ____________, zincatura, verniciatura a fuoco, brunitura e isolazione in resine sintetiche, ecc. (doc. B), faceva capo alla Société Anonyme des __________ (in seguito ____________) per il suo approvvigionamento di metalli, in particolare di zinco. Delle relative ordinazioni, avvenute perlopiù telefonicamente o di persona alla sede di quest'ultima, si occupava ____________, detto __________.\nIn un paio di occasioni, nei primi anni ottanta, il consiglio d'amministrazione della società aveva dato il suo benestare all'acquisto a termine di quantitativi di zinco superiori alle necessità dell'azienda, pari a ca. 200 t all'anno (cfr. doc. V p. 3 e BZ p. 2), ciò che consentiva di speculare sul prezzo del metallo.\n2. Nell'agosto 1989 l'ormai settantenne ____________, a quel momento direttore e membro del consiglio d'amministrazione della società (cfr. doc. B), acquistò a termine due partite di 500 t di zinco cadauna (doc. I e J), confidando nel rialzo del metallo, che però iniziò a perdere valore. Nel novembre 1990 il consiglio d'amministrazione, informato dell'operazione e soprattutto della perdita che si stava producendo a quel momento, decise nondimeno che la stessa sarebbe stata assunta dalla società, senza pretendere alcunché dal direttore, per altro dimissionario: essa provvide dunque ad acquistare il metallo alla scadenza prevista -in realtà, come vedremo, la merce non venne però acquistata fisicamente e depositata, ma fu immediatamente rivenduta, per essere poi riacquistata da ____________ e fornita, senza contropartita, secondo le necessità della ditta (cfr. consid. 11)- versando una somma di fr. 2'435'000.-- (doc. O, P e Q), finanziati con un mutuo bancario di fr. 2'400'000.-- (doc. R). Negli anni successivi essa provvide a ritirare parte di quelle 1000 t di zinco e ciò fino al 1995, allorché, a seguito del fallimento di ____________, decretato il 2 marzo 1995, ogni ulteriore fornitura venne interrotta. Nell'aprile 1996, nell'ambito della procedura penale avviata nei confronti degli organi di ____________ per cercare di ottenere le ultime 177 t non ancora fornite, la società venne a conoscenza del fatto che in precedenza, il 28 novembre 1988 ed il 23 giugno 1989, ____________ aveva rimesso a ____________ 2 assegni al portatore di fr. 300'000.-- (doc. E) rispettivamente di fr. 175'000.-- (doc. G), quale guadagno derivante da precedenti operazioni speculative, che questi aveva trattenuto per sé. Da qui la causa che ci occupa.\n3. Dopo aver inoltrato, nel settembre 1996, una denuncia penale contro ____________ per appropriazione indebita e truffa (doc. W), procedura che si è nel frattempo estinta a seguito della morte del prevenuto, avvenuta il 5 gennaio 1998, con la petizione in rassegna ____________ SA ha chiesto la condanna in solido degli eredi di quest'ultimo, la moglie ____________ -deceduta nelle more della causa e alla quale sono subentrati gli altri convenuti- e i figli ____________, ____________, ____________ e ____________, al pagamento di fr. 523'736.15 oltre interessi. Essa rimprovera in sostanza al suo ex direttore e membro del consiglio d'amministrazione una responsabilità contrattuale e per atto illecito, segnatamente per aver continuato a speculare a termine sullo zinco, senza alcuna autorizzazione, incassando personalmente nel 1988 e 1989 i relativi guadagni, nonché per aver chiesto aiuto alla società nel 1990 quando si manifestò un'ingente perdita, guardandosi però bene dall'informarla che in precedenza egli aveva beneficiato di quei guadagni. La somma di cui è preteso il risarcimento corrisponde al controvalore dei 2 assegni incassati nel 1988 e nel 1989 (fr. 475'000.--) aumentato degli interessi di mora del 5%, capitalizzati al 31 ottobre 1990 (fr. 40'572.91), data dell'accensione del mutuo bancario, e del 9.5%, pure capitalizzati, fino al 31 dicembre 1990 (fr. 8'163.24), ritenuto che sull'importo così ottenuto è stato applicato, trimestralmente, un tasso dell'8%."}