7. Tutto sommato, considerando da un lato la grave colpa imputabile alla banca per non aver posto in atto le misure necessarie per identificare il titolare del conto rispettivamente per non aver reagito correttamente pur confrontata con circostanze sospette e contraddittorie, e dall'altro la lieve concolpa attribuibile agli attori per aver contribuito a creare (involontariamente) una situazione di potenziale pericolo per la convenuta, questa Camera ritiene senz'altro equo ridurre in ragione di un quinto le richieste degli attori volte al ripristino delle somme bonificate con le rispettive spese (nell'analoga fattispecie pubblicata in ZR 97 Nr.