, di far trattenere la corrispondenza in banca. Non essendo stato provato se gli attori nell'occasione abbiano eventualmente agito con negligenza, segnatamente per aver lasciato incustoditi o accessibili a terzi i dati relativi alla relazione bancaria, si può senz'altro concludere che la loro colpa non è tale da escludere la richiesta creditoria da essi avanzata (cfr. però infra, consid. 7). 6.3 Cade per contro nel vuoto il rimprovero mosso agli attori di non essersi adoperati per scoprire chi fossero i veri responsabili della truffa: non avendo essi alcun serio sospetto nei confronti dei loro domestici o di altre persone del loro "entourage" in Nigeria (cfr.