operazioni. In tali circostanze, avendo la convenuta oltretutto agito con una grave negligenza nell'accertamento della legittimazione del titolare del conto (IICCA 22 agosto 1996 in re G. SA/B.; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2. ed., Ginevra 1981, p. 72), essa appare assai malvenuta ad avvalersi in buona fede della presunzione secondo cui gli attori, senza aver preso visione della corrispondenza ove erano registrati i bonifici, abbiano tacitamente accettato tali operazioni. Considerazioni di equità impongono pertanto di non ritenere in concreto valida la clausola in questione. 6.