Il riconoscimento espresso o tacito degli estratti implica il riconoscimento di tutte le scritture ivi riportate, come pure delle eventuali riserve formulate dalla Banca. 5.1 Nella fattispecie è senz'altro vero che gli attori hanno provveduto a contestare i bonifici unicamente il 10 settembre 1997, con il che essi, con riferimento almeno ai primi 3 bonifici, non hanno ossequiato il termine di contestazione di 30 giorni previsto dalle condizioni generali. Ciò è in definitiva avvenuto per il fatto che essi non avevano preso visione della corrispondenza, la quale in base alle loro istruzioni era da trattenere “fermo banca” presso la convenuta stessa.