L'esistenza di bande di truffatori nigeriane era del resto nota in banca (teste ___________ p. 3). Ora, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che in casi del genere la sola indicazione del numero del conto, del nome del titolare rispettivamente dello stato del conto non basta ancora per poter riconoscere nell'interlocutore il vero cliente (Albisetti/Boemle/Gsell/Nyffler/Rutschi, Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens der Schweiz, 4. ed., Thun 1987 p. 457; ZR 53 Nr. 6, 97 Nr. 90). Nemmeno il fatto che a quel momento l'interlocutore avesse menzionato il dott.