Art. 5 CG - Errori di trasmissione: Gli eventuali danni risultanti dall'utilizzo della posta, del telegrafo, del telefono, del telex o di ogni altro mezzo di trasmissione o di un'impresa di trasporto, in particolare derivanti da perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie, sono a carico del cliente, a meno che alla Banca non si possa imputare negligenza grave. 4.1 In realtà l'unica pattuizione in concreto rilevante è quella contenuta all'art. 2 delle condizioni generali, avente per oggetto gli errori nell'accertamento della legittimazione del cliente;