in re M. SA/C.). Stante il carattere dispositivo di tale regolamentazione, le banche hanno a più riprese cercato, con l'adozione di particolari clausole nelle loro condizioni generali, di ribaltare sul cliente il rischio di un'errata prestazione (Rep. 1997 p. 206; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C.; cfr. infra consid. 4 e 5). Il principio secondo cui questo rischio è sopportato dal debitore conosce inoltre un'importante limitazione quando è data una colpa del creditore nell'errata prestazione (Gauch/Schraner, Zürcher Kommentar, N. 118 ad art. 68 CO), segnatamente quando egli ha imprevidentemente risvegliato l'apparenza della competenza del terzo a ricevere la prestazione stessa (Weber, op.