per tante IICCA 22 aprile 1993 in re S. SA/A.). Stante l'esistenza di una scelta da parte loro, ancorché tacita, non vi è dunque spazio per l'applicazione dell'art. 117 LDIP che in ogni caso, in virtù del principio della connessione costituita dalla prestazione caratteristica, nel caso concreto avrebbe pure condotto all'applicazione del diritto svizzero. 2. Quanto alla qualificazione giuridica del contratto tra le parti, si osserva che nel rapporto contrattuale che viene in essere con l'apertura di un conto corrente presso una banca si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato, cosicché non è in definitiva errato parlare di un contratto misto: