le condizioni generali della banca, regolarmente sottoscritte dagli attori, escludevano del resto la responsabilità della stessa, fatta salva l'eventualità di una sua colpa grave - in concreto non data - per eventuali errori nella legittimazione rispettivamente di quelli insorti a seguito dell'uso del telefono. Gli attori avevano inoltre omesso di contestare le operazioni nel termine previsto dalle condizioni generali, così che la loro pretesa era in ogni caso perenta.