Controparte non potrebbe d'altro canto lamentarsi di eventuali errori commessi a quel momento dal funzionario, avendo sottoscritto una "disposizione permanente" con cui si assumeva il rischio in caso di ordini telefonici, senza in particolare che si imponesse una conferma scritta; le condizioni generali della banca, regolarmente sottoscritte dagli attori, escludevano del resto la responsabilità della stessa, fatta salva l'eventualità di una sua colpa grave - in concreto non data - per eventuali errori nella legittimazione rispettivamente di quelli insorti a seguito dell'uso del telefono.