{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-22_2001-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59241&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447086e44bf5b8552dac9f01b8ce6826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:14", "Checksum": "663fbb1c4fbfa2dec1ec2ec3c4564935", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNon essendo stato provato se gli attori nell'occasione abbiano eventualmente agito con negligenza, segnatamente per aver lasciato incustoditi o accessibili a terzi i dati relativi alla relazione bancaria, si può senz'altro concludere che la loro colpa non è tale da escludere la richiesta creditoria da essi avanzata (cfr. però infra, consid. 7).\n6.3 Cade per contro nel vuoto il rimprovero mosso agli attori di non essersi adoperati per scoprire chi fossero i veri responsabili della truffa: non avendo essi alcun serio sospetto nei confronti dei loro domestici o di altre persone del loro \"entourage\" in Nigeria (cfr. interrogatorio formale, ad 7), non si vede proprio quali passi essi avrebbero dovuto intraprendere, tanto più che l'istruttoria di causa ha provato come fosse del tutto inutile (teste __________) ed anzi assai pericoloso far capo alle autorità nigeriane. Va d'altro canto rilevato che allorché sono stati informati dal dott. ___________, essi si sono prontamente recati in banca per controllare e confermare così la loro completa estraneità nelle operazioni effettuate, permettendo con ciò il recupero dell'ultimo bonifico di US$ 250'000.-.\n7. Tutto sommato, considerando da un lato la grave colpa imputabile alla banca per non aver posto in atto le misure necessarie per identificare il titolare del conto rispettivamente per non aver reagito correttamente pur confrontata con circostanze sospette e contraddittorie, e dall'altro la lieve concolpa attribuibile agli attori per aver contribuito a creare (involontariamente) una situazione di potenziale pericolo per la convenuta, questa Camera ritiene senz'altro equo ridurre in ragione di un quinto le richieste degli attori volte al ripristino delle somme bonificate con le rispettive spese (nell'analoga fattispecie pubblicata in ZR 97 Nr. 90, la riduzione è stata per contro di un terzo).\nNon essendo contestato che queste ultime ammontavano a US$ 170'209.40 in capitale e a US$ 2'024.43 rispettivamente fr. 889.35 per quanto riguarda le spese e commissioni, questa pretesa attorea può essere accolta per complessivi US$ 137'787.05 (US$ 136'167.50 di capitale e US$ 1'619.55) e fr. 711.50 oltre interessi.\n8. Le altre pretese attoree, segnatamente quella di US$ 12'500.- per perdita di guadagno e quella di US$ 2'472.- per spese di viaggio durante la causa, non possono per contro essere accolte.\n8.1 Gli attori hanno chiesto che fosse loro risarcita la perdita di salario subita da ___________ per non aver potuto lavorare, a seguito dei fatti qui in esame, durante 5 settimane (retribuite in ragione di US$ 2'500.- a settimana, cfr. doc. DD e EE), e meglio 2 settimane dal 13 al 26 settembre 1997 e 3 settimane (recte: 4) dal 7 gennaio al 5 febbraio 1998.\nSentito in sede di interrogatorio formale (ad 10) ___________ ha confermato come tra il 28 agosto e il 26 settembre 1997 egli abbia risieduto in Italia e abbia avuto modo di venire a Lugano per 7 o 8 volte per le necessità della causa; egli non ha tuttavia precisato fino a quando sia durata la sua permanenza in Europa, ciò che già esclude di riconoscergli una retribuzione per l'eventuale perdita di guadagno subita tra il 13 e il 26 settembre. Fosse anche provata la sua permanenza anche dopo il 18 settembre, non è però dimostrato che la sua presenza si imponesse per necessità della pratica: va in effetti ricordato che egli venne sentito dal Procuratore Pubblico già il giorno 17 (doc. Q). A prescindere da quanto precede, avendo egli ricordato che in quel periodo si trovava in convalescenza (cfr. pure doc. DD) - egli era in effetti reduce da un'operazione renale, eseguita l'11 settembre (doc. II) - ben si può ritenere che il suo soggiorno in Italia si sarebbe protratto per altre 2 settimane, tanto è vero che una visita di controllo era già prevista per il giorno 18 (cfr. doc. II).\nLa sua presenza in Europa dal 7 gennaio al 5 febbraio 1998 sarebbe per contro motivata dalla necessità di incontrare l'avvocato e preparare la causa (interrogatorio formale). Non è tuttavia escluso che anche in questo caso egli abbia approfittato delle sue vacanze in Italia per discutere della pratica con l'avvocato; non vi era del resto alcun motivo impellente che gli imponesse di essere presente a Lugano a quel momento, l'avvocato essendo del resto già informato circa la fattispecie.\n8.2 Pure infondata è la richiesta volta alla rifusione delle spese di viaggio avute durante la causa, pari a US$ 2'472.- (doc. MM).\nGli attori non hanno del resto precisato quale sarebbe il viaggio di cui chiedono il rimborso: nella misura in cui si tratta di quello effettuato per essere sentiti in sede di interrogatorio formale, si osserva che essi, se non avessero voluto presentarsi, avrebbero potuto chiedere la loro audizione in via rogatoriale, e non avendolo fatto, sono pertanto malvenuti a chiedere un rimborso spese; nella misura i cui essi chiedono invece la rifusione di altri viaggi da loro fatti per poter assistere ad altre udienze, si osserva che la loro presenza è frutto di una loro libera scelta, non imposta da alcuna norma di procedura, cosicché anche in questo caso essi nulla potrebbero pretendere a questo titolo.\n9. Da quanto precede, si ha che la petizione deve essere accolta per US$ 137'787.05 e fr. 711.50 oltre interessi.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\n1. La petizione 7 luglio 1998 di ___________ e ___________ è parzialmente accolta."}