{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-22_2001-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59241&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447086e44bf5b8552dac9f01b8ce6826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:14", "Checksum": "663fbb1c4fbfa2dec1ec2ec3c4564935", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, allorquando una banca accetta di trattenere presso di sé la corrispondenza che essa invia al cliente, queste comunicazioni gli sono opponibili come se le avesse ricevute (Bourgknecht, La responsabilité de la banque pour la gestion de fortunes, in RFJ 1996 p. 6 nota 26; DTF 104 II 194 cons. 2 in fine; RSDA 1998 p. 197 r2; Rep. 1996 p. 37; IICCA 1 febbraio 1999 in re S./A.; doc. 35); parimenti si presume che il cliente abbia immediatamente preso conoscenza delle comunicazioni inviategli con tale metodo. In altre parole, per quanto concerne gli effetti giuridici dell’assenza di reazione, il destinatario della corrispondenza trattenuta presso una banca è trattato come quello che ha effettivamente ricevuto la corrispondenza. Tuttavia, viste le conseguenze urtanti che potrebbero derivare dall’applicazione rigida di tale finzione, rimane riservata al giudice la facoltà di apprezzare in equità la situazione; una situazione manifestamente contraria all’equità - ciò che ad esempio si verifica nel caso in cui una banca agisca scientemente a detrimento del cliente senza che nulla possa far prevedere tale comportamento (Bourgknecht, op. cit., ibidem) - potrà quindi essere sanzionata a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; ICCTF 13 agosto 1996 in re F. SA/M.; cfr. pure, in materia di abuso di diritto, ZR 1998 N. 90 p. 221 e seg.).\n5.2 Nel caso concreto, nulla agli atti permette di ritenere che gli attori potessero attendersi che nel luglio-agosto 1997 il loro conto dovesse essere oggetto di particolari movimenti. Non è in ogni caso vero che ___________ in quel periodo e fino al 10 settembre si sia disinteressato del conto. Egli, il 20 agosto, ha in effetti provveduto a telefonare in banca: in quell'occasione - come già accennato - il funzionario ___________, pur confrontato con richieste che mal si conciliavano con l'avvenuta esecuzione dei bonifici (si pensi alla richiesta di cambiare in lire l'importo accreditato di US$ 100'000.- oramai azzerato), le ha in definitiva evase senza la professionalità che si poteva attendere da un istituto bancario, non accennando in particolare al fatto che il conto in US$ a quel momento fosse addirittura in passivo, ciò che rendeva del tutto priva di senso la richiesta formulatagli. Ovviamente se il funzionario si fosse dimostrato più accorto, ___________ già a quel momento avrebbe potuto contestare, tempestivamente, buona parte di quelle operazioni.\nIn tali circostanze, avendo la convenuta oltretutto agito con una grave negligenza nell'accertamento della legittimazione del titolare del conto (IICCA 22 agosto 1996 in re G. SA/B.; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2. ed., Ginevra 1981, p. 72), essa appare assai malvenuta ad avvalersi in buona fede della presunzione secondo cui gli attori, senza aver preso visione della corrispondenza ove erano registrati i bonifici, abbiano tacitamente accettato tali operazioni. Considerazioni di equità impongono pertanto di non ritenere in concreto valida la clausola in questione.\n6. La convenuta rimprovera inoltre agli attori di aver in qualche modo contribuito all'errore della banca, segnatamente per aver eventualmente partecipato alla frode perpetrata, per aver contribuito a creare una situazione potenzialmente pericolosa, rispettivamente per non essersi adoperati nella ricerca dei veri responsabili.\n6.1 Nulla agli atti permette di concludere che ___________ possa essere stato complice della truffa a danno della convenuta.\nL'istruttoria di causa ha in effetti provato che egli godeva di un'ottima reputazione (teste __________ p. 6); mentre il dott. ___________ considerava gli attori del tutto affidabili (doc. U p. 8). Lo stesso __________, arrestato e condannato in relazione all'incasso del bonifico di US$ 250'000.-, ha a sua volta confermato l'estraneità di ___________ dalla truffa, dichiarando di non averlo mai conosciuto (inc. penale richiamato, doc. 69). In tali circostanze il fatto che i bonifici siano stati ordinati proprio nel momento, il 7 luglio, che egli aveva richiesto di trattenere la corrispondenza in banca costituisce una semplice coincidenza.\n6.2 Non è stato provato in che maniera l'interlocutore telefonico, rimasto sconosciuto, sia venuto a conoscenza del nome del titolare, del numero di conto e del saldo della relazione bancaria. Dovendosi tuttavia ammettere che artefice del progetto sia stata una banda di truffatori nigeriani, il che è implicitamente confermato dal fatto che __________, beneficiario di uno dei bonifici, fosse proprio di nazionalità nigeriana, l'ipotesi più verosimile - del resto ventilata dagli attori medesimi (petizione p. 9) - è che ciò sia avvenuto a seguito dell'intercettazione della corrispondenza che gli attori si facevano spedire in Nigeria, dapprima al loro domicilio privato e in seguito alla sede del datore di lavoro di ___________. Pacifico che al momento dei fatti l'esistenza di tali bande era ampiamente nota alla popolazione residente (anche se gli attori, in sede di interrogatorio formale, ad 7, sembrano negare la circostanza), tanto è vero che gli occidentali che si trovavano a lavorare in Nigeria da tempo avevano adottato la precauzione di non far pervenire alcun giustificativo bancario in quel Paese (teste __________), la scelta degli attori - anche se eventualmente sollecitata dalla controparte (cfr. interrogatorio formale degli attori ad 7; doc. HH) - di farsi trasmettere in Nigeria per anni la documentazione bancaria relativa al conto presso la convenuta si è pertanto rivelata del tutto imprudente. Pure imprudente, in una situazione del genere, si è rivelata la decisione, adottata ad inizio del mese di luglio a seguito della modifica del datore di lavoro (doc. U p. 8, HH), di far trattenere la corrispondenza in banca."}