{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-22_2001-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59241&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447086e44bf5b8552dac9f01b8ce6826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:14", "Checksum": "663fbb1c4fbfa2dec1ec2ec3c4564935", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.3 Ci si potrebbe in ogni caso chiedere se la clausola in questione, nella misura in cui è finalizzata al trasferimento al cliente del rischio per colpa lieve della banca, non sia in ogni caso nulla. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di precisare che clausole del genere sono lecite unicamente se non violano norme del diritto imperativo (Hardegger, op. cit., p. 33; IICCA 28 marzo 1994 M. SA/C.; Rep. 1997 p. 207).\nMentre con la sentenza di cui a DTF 111 II 265 il Tribunale federale aveva lasciato indecisa la questione circa la validità di una tale pattuizione, contenuta nelle condizioni generali, con decisione DTF 112 II 456 l'Alta Corte ha statuito che non era possibile rispondere a tale quesito in modo definitivo: la soluzione del problema andava ricercata nelle circostanze del singolo caso. De lege lata, fondamento di questo controllo giudiziario poteva essere ritenuto l'art. 100 cpv. 2 CO, che pur non essendo direttamente applicabile per raffronto alla clausola qui in esame, era già stato applicato alle banche, in quanto industrie sottoposte a concessione (DTF 112 II 456 e SJZ 90 p. 66; IICCA 26 novembre 1998 in re B. SA/B.). Richiamandosi per analogia a questo disposto di legge, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento (art. 4 CC) il giudice, se del caso, potrà quindi decretare la nullità di una clausola in base alla quale il rischio per versamenti a terzi non autorizzati in caso di colpa leggera della banca viene caricato al cliente: il giudice procederà in tal caso a verificare se l'esame della legittimazione del cliente da parte della banca, previsto nella clausola, sia adeguato alle circostanze oppure se lo stesso abbia come effetto una ingiustificata limitazione della diligenza dell'istituto di credito, ciò che sarebbe inammissibile ed in urto con le esigenze minime poste dal contratto di mandato. Il giudice dovrà prendere come riferimento lo standard di diligenza che si può pretendere in attività bancarie di questo tipo e che sono usuali nella prassi del settore; dovrà finalizzare il suo esame al raggiungimento di una equa ripartizione del rischio e degli interessi tra banca e cliente: il tutto tenendo conto delle particolarità del caso (Hardegger, op. cit., p. 124‑126; Schwabold, Ausgewählte AGB der Banken, in WIV Stichworte N. 2, AGB - Eine Zwischenbilanz, San Gallo e Berlino 1991, p. 244; DTF 112 II 456; SJZ 90 p. 66; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C., 22 agosto 1996 in re G. SA/B.).\nNel caso di specie, la colpa grave attribuibile alla banca nella verifica della legittimazione del titolare del conto non impone di operare il controllo della disposizione secondo le modalità appena indicate (IICCA 22 agosto 1996 in re G. SA/B., 17 aprile 1998 in re F./A., 26 novembre 1998 in re B.SA./B.; 11 gennaio 1999 in re P./U., 23 dicembre 2000 in re R./P. SA; Rep. 1997 p. 208; DTF 112 II 450; ICCTF 26 maggio 1998 in re C./C.). È in ogni caso doveroso rilevare che se - come nella fattispecie, ove i fondi degli attori servivano in pratica da cassa pensione (teste ___________, doc. U p. 7)- il conto contiene le sole economie del titolare, la giurisprudenza ha ammesso che la clausola con cui la banca riversa sul cliente il rischio per carenze di legittimazione in caso di colpa lieve della banca può senz'altro essere considerata nulla (Barbey, Jurisprudence récente de droit bancaire privé, in Thévenoz, Journée 1994 de droit bancaire et financier, p. 39).\n5. A giudizio della convenuta, le somme bonificate dovevano in ogni caso restare a carico degli attori, avendo essi omesso di contestare le operazioni litigiose nel termine previsto dall'art. 7 delle condizioni generali, del seguente tenore:\nArt. 7 CG - Reclami del cliente: I reclami del cliente, relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di qualsiasi ordine, contestazione di estratti conto, estratti di deposito o altre comunicazioni, devono essere presentati immediatamente dopo ricezione dell'avviso corrispondente … I danni derivanti a seguito di un reclamo tardivo sono a carico del cliente.\nIn assenza di reclamo presentato entro il termine di un mese gli estratti conto e di deposito si ritengono approvati. Il riconoscimento espresso o tacito degli estratti implica il riconoscimento di tutte le scritture ivi riportate, come pure delle eventuali riserve formulate dalla Banca.\n5.1 Nella fattispecie è senz'altro vero che gli attori hanno provveduto a contestare i bonifici unicamente il 10 settembre 1997, con il che essi, con riferimento almeno ai primi 3 bonifici, non hanno ossequiato il termine di contestazione di 30 giorni previsto dalle condizioni generali. Ciò è in definitiva avvenuto per il fatto che essi non avevano preso visione della corrispondenza, la quale in base alle loro istruzioni era da trattenere “fermo banca” presso la convenuta stessa."}