{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-22_2001-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59241&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447086e44bf5b8552dac9f01b8ce6826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:14", "Checksum": "663fbb1c4fbfa2dec1ec2ec3c4564935", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.2.2 Il comportamento del funzionario ___________ si è inoltre rivelato del tutto improprio anche in seguito, in occasione delle telefonate con cui sono stati impartiti gli ordini di bonifico, rispettivamente quando gli sono stati trasmessi i fax di conferma. Per sua stessa ammissione, in quelle occasioni, avendo riconosciuto la voce del suo interlocutore, egli non si è più curato di effettuare alcun accertamento.\nAgendo in tal modo, egli non ha innanzitutto potuto notare la natura anomala delle operazioni che venivano richieste: ___________ in precedenza non aveva mai telefonato dall'Africa (doc. U p. 7) in particolare per effettuare bonifici (doc. Q p. 2) e in ogni caso quei pochi bonifici che aveva richiesto erano sempre destinati a suoi conti o a conti della moglie in Italia e limitati ad importi contenuti, dell'ordine di poche centinaia di franchi (doc. U p. 7). Il fatto che l'interlocutore avesse specificato che le somme in questione dovevano servire all'acquisto di una casa a Londra mal si conciliava inoltre con la richiesta di bonifici a 5 società o persone diverse, oltretutto site in Paesi diversi. Il fatto che a seguito dell'impossibilità di eseguire il bonifico di US$ 50'000.- a favore di __________ Company (doc. F), tale bonifico non sia stato ripetuto e sia anzi stato sostituito da un altro di US$ 85'000.- (doc. G) a favore di una diversa società avrebbe pure dovuto insospettire il funzionario.\nEgli non si è nemmeno preoccupato di fronte ad una firma chiaramente falsa sui fax di conferma: la prassi di non esaminare le firme sui fax di conferma, vigente presso la convenuta (teste ___________, ___________, __________ e __________), appare a questo proposito decisamente carente; ad ogni buon conto l'istruttoria di causa ha provato che se i dati di cui ai fax di conferma non corrispondevano all'ordine telefonico, segnatamente per quanto riguardava l'importo, il beneficiario, ecc., e ciò deve ovviamente valere - aggiungiamo noi, senza che in ciò si possa ravvisare un arbitrio - anche nel caso in cui la firma dell'ordinante differisse in maniera così plateale da quella depositata in banca, si imponeva di ricontattare il cliente (teste __________), ciò che non è avvenuto.\nIl funzionario non ha neppure tratto le debite conseguenze dal fatto che gli accrediti preannunciati a più riprese dall'interlocutore non siano in realtà mai pervenuti (doc. U p. 6).\nContattato telefonicamente, il 20 agosto, dal vero ___________, che - come detto- si esprimeva in italiano, egli non ha mostrato alcuna sorpresa (teste ___________ p. 2), né ovviamente a quel momento ha ossequiato le disposizioni per accertare la legittimazione del cliente (egli non si è evidentemente premurato di chiedergli lo stato del conto rispettivamente la data e il contenuto degli ultimi contatti, circostanze che altrimenti avrebbero smascherato la truffa): non è contestato dalla convenuta (art. 170 cpv. 2 CPC) che nell'occasione egli sia stato richiesto di verificare se sul conto fosse entrato un accredito di US$ 100'000.- e che, avendo egli dato risposta affermativa, il cliente gli abbia chiesto se non fosse il caso di cambiare in lire quell'importo (doc. HH): ora atteso che a quella data il conto in US$, a seguito dei bonifici effettuati, era in passivo, oltretutto per un importo rilevante di US$ 83'100.45 (doc. N), il funzionario avrebbe senz'altro dovuto notare e far notare alla controparte come la domanda posta fosse illogica. Ma vi è di più: contattato a fine agosto dal precedente interlocutore, egli ha iniziato a colloquiare con lui in italiano (doc. U p. 4), accettando tuttavia in seguito di parlare in inglese senza sollevare obiezioni, atteso che l'interlocutore gli aveva detto che l'uso di tal lingua s'imponeva in quanto erano presenti altre persone che dovevano comprendere quanto veniva discusso (doc. U p. 4).\nNonostante quanto precede, egli non si è preoccupato di avvertire, se non tardivamente ad inizio settembre (cfr. teste ___________ e doc. U p. 8, mentre non appare verosimile quanto da dichiarato da ___________ in sede penale (doc. U. p. 4), ovvero che egli lo abbia già informato in occasione del primo ordine di bonifico), il dott. ___________, incaricato di sorvegliare l'andamento della relazione bancaria degli attori, dei prelevamenti che erano stati effettuati, i quali ovviamente pregiudicavano e non poco gli investimenti in essere: eppure, per stessa ammissione del funzionario, il dott. ___________ non era assente in vacanza durante quell'intero periodo ed era anzi presente in banca più o meno una volta alla settimana (doc. U p. 4), per cui avrebbe potuto essere informato ben prima.\nSe ciò non bastasse, si rileva che il funzionario in occasione del bonifico di US$ 85'000.- e di quello di US$ 250'000.- ha pure violato le disposizioni interne 3.7 e 3.9, avendo dato seguito alle operazioni, palesemente superiori a fr. 100'000.-, senza l'accordo di un funzionario del gruppo A e non avendo chiesto al cliente il rientro della conferma in modo urgente (entro 20 giorni).\n4.2.3 Da quanto precede, ben si può ritenere che il comportamento tenuto dal funzionario ___________ non sia stato corretto. L'approssimazione con cui egli ha agito, senza prestare la minima attenzione a circostanze sospette e contraddittorie, nonché la violazione delle disposizioni interne da lui commesse possono in concreto essere considerate una colpa grave, così che la convenuta non può prevalersi della clausola di cui all'art. 2 delle condizioni generali."}