{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-22_2001-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59241&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447086e44bf5b8552dac9f01b8ce6826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:14", "Checksum": "663fbb1c4fbfa2dec1ec2ec3c4564935", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.1 In realtà l'unica pattuizione in concreto rilevante è quella contenuta all'art. 2 delle condizioni generali, avente per oggetto gli errori nell'accertamento della legittimazione del cliente; le altre due sono per contro ininfluenti, ritenuto come nella fattispecie non vi siano stati errori di trasmissione o derivanti dall'uso del telefono, conseguenti a ordini impartiti dal cliente. Stando così le cose, la questione a sapere se la \"disposizione permanente\" possa essere validamente opposta agli attori, siccome firmata unicamente da ___________ e non anche dalla moglie (cfr. doc. A), può pertanto rimanere indecisa.\n4.2 Come detto, la clausola di cui all'art. 2 delle condizioni generali consente alla banca, fatta salva l'eventualità di una colpa grave da parte sua, di ribaltare sui clienti il rischio per il mancato riconoscimento del titolare. Si tratta pertanto di stabilire se in occasione degli ordini telefonici litigiosi la convenuta abbia eventualmente agito con grave negligenza.\nL'istruttoria di causa ha permesso di chiarire l'esatta dinamica dei fatti, che hanno portato all'effettuazione dei bonifici in questione.\nNel giugno 1997 (doc. U p. 3) il funzionario ___________, che sino ad allora non aveva mai conosciuto gli attori (doc. U p. 3, teste ___________ p. 1), né sapeva nulla di loro, venne telefonicamente in contatto, verosimilmente passatogli dal centralino della banca (teste ___________ p. 2), con un uomo che si esprimeva in un ottimo inglese (doc. U p. 4). Questi si presentò al funzionario dichiarando di essere ___________, indicando il numero di conto nonché il saldo dello stesso e facendo riferimento al dott. ___________ (doc. U p. 5, teste ___________ p. 2), dal che il funzionario concluse che si trattava proprio di ___________. Il 4 luglio quella medesima persona telefonò nuovamente a ___________ e parlando sempre in inglese preannunciò l'intenzione di effettuare un bonifico (doc. 28), i cui dettagli sarebbero stati precisati con un successivo fax (doc. E): il funzionario, avendo riconosciuto la persona con cui aveva in precedenza colloquiato per telefono (doc. U p. 4), non ha ritenuto di dover effettuare altre verifiche (doc. U p. 5) segnatamente controllare la firma sul fax (teste ___________ p. 2) ed ha eseguito il bonifico. Il 18 luglio (doc. F e 29), il 28 luglio (doc. G e 30) e il 14 agosto (doc. H e 31), con quelle medesime modalità, cioè con fax preavvisati da una telefonata, sono stati effettuati altri 3 bonifici. Prima che fosse ordinato l'ultimo bonifico, questa volta richiesto con fax 29 agosto (doc. I) e confermato telefonicamente il 2 settembre (doc. 32), il 20 agosto il medesimo funzionario ha ricevuto una telefonata da ___________, il quale, esprimendosi in italiano (doc. U p. 4, risposta p. 6), aveva chiesto lumi in merito a un'entrata di US$ 100'000.-. Solo nei primi giorni di settembre ___________ ritenne di contattare il dott. ___________ per informarlo dei bonifici avvenuti.\n4.2.1 Ciò posto, è evidente che quanto messo in pratica dal funzionario ___________ per accertare la legittimazione dell'interlocutore in occasione della prima telefonata del giugno 1997 si è rilevato del tutto improprio.\nNon conoscendo personalmente ___________, egli avrebbe ovviamente dovuto agire con grande cautela e circospezione prima di concludere che la persona che lo stava contattando - oltretutto per telefono, con le difficoltà di riconoscimento insite in tale mezzo di comunicazione - fosse effettivamente l'attore. Non per niente l'istruzione interna IX-44 (cfr. doc. richiamata) che regola la procedura cui il funzionario deve attenersi in caso di fonogrammi e di messaggi ricevuti tramite un qualsiasi mezzo tecnico, alla cifra 1.3.1.2 impone alle persone abilitate a raccogliere un fonogramma di riconoscere la voce dell'ordinante oppure di ricontattare il cliente per ottenerne conferma nei casi dubbi. L'esistenza di bande di truffatori nigeriane era del resto nota in banca (teste ___________ p. 3).\nOra, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che in casi del genere la sola indicazione del numero del conto, del nome del titolare rispettivamente dello stato del conto non basta ancora per poter riconoscere nell'interlocutore il vero cliente (Albisetti/Boemle/Gsell/Nyffler/Rutschi, Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens der Schweiz, 4. ed., Thun 1987 p. 457; ZR 53 Nr. 6, 97 Nr. 90). Nemmeno il fatto che a quel momento l'interlocutore avesse menzionato il dott. ___________ poteva modificare questo stato di fatto, non potendosi in effetti escludere che tale informazione gli fosse stata fornita dal centralinista. In tali circostanze, il funzionario non poteva ragionevolmente (ancora) ritenere di trovarsi di fronte al cliente e avrebbe dunque dovuto effettuare ulteriori accertamenti nell'incarto a sua disposizione, tanto più che i motivi di dubbio non mancavano: il fatto che questi non parlasse in italiano, mentre il signor ___________ era cittadino italiano - circostanza del resto ben immaginabile già dal suo particolare nome - avrebbe in effetti dovuto insospettire il funzionario, a maggior ragione in quanto l'interlocutore si esprimeva in un inglese ottimo senza particolari inflessioni, ciò che difficilmente si riscontra in caso di persone non di quella madre lingua. Avesse esaminato con attenzione l'incarto, egli avrebbe potuto porre al suo interlocutore altre domande in merito al loro domicilio in Italia, alla loro attività in Africa, a precedenti contatti in banca, ecc., ciò che egli ha invece omesso di fare, ritenendosi soddisfatto dei dati fornitigli."}