{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-22_2001-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59241&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447086e44bf5b8552dac9f01b8ce6826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:14", "Checksum": "663fbb1c4fbfa2dec1ec2ec3c4564935", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNaturalmente, se la banca agisce attenendosi a questi principi, l'esecuzione del mandato non darà adito a discussioni. Problemi possono tuttavia insorgere nel caso in cui l'istituto di credito fornisca delle prestazioni ad un terzo non autorizzato, che essa ha erroneamente considerato come suo cliente oppure se agisce in virtù di ordini impartiti da un terzo che ha falsificato la firma del cliente o infine, e più in generale, se non ha prestato la necessaria diligenza nell'esecuzione del mandato: poiché in base ai principi generali del diritto contrattuale vi è valido adempimento solo nel caso in cui il debitore fornisce la sua prestazione al vero creditore nel luogo e nei tempi stabiliti, nei casi appena menzionati la banca non avrebbe adempiuto il mandato affidatole, di modo che non si sarebbe validamente liberata dalla sua obbligazione nei confronti del \"vero\" debitore (Hardegger, op. cit., p. 117 e seg.; Gautschi, Berner Kommentar, N. 36 b e c ad art. 398 CO; Weber, Berner Kommentar, N. 121 ad art. 68 CO; Rep. 1997 p. 203 e seg.): in tali circostanze il cliente potrebbe pertanto pretendere dalla banca l'adempimento del contratto, cioè la restituzione di quanto depositato a suo tempo rispettivamente opporsi a che l'importo erroneamente versato dalla banca al terzo sia addebitato sul proprio conto (Hardegger, op. cit., p. 118 e seg.; Gautschi, op. cit., N. 36 c ad art. 398 CO; Fellmann, op. cit., N. 436 ad art. 398 CO; DTF111 II 265, 112 II 454; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C.). Stante il carattere dispositivo di tale regolamentazione, le banche hanno a più riprese cercato, con l'adozione di particolari clausole nelle loro condizioni generali, di ribaltare sul cliente il rischio di un'errata prestazione (Rep. 1997 p. 206; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C.; cfr. infra consid. 4 e 5). Il principio secondo cui questo rischio è sopportato dal debitore conosce inoltre un'importante limitazione quando è data una colpa del creditore nell'errata prestazione (Gauch/Schraner, Zürcher Kommentar, N. 118 ad art. 68 CO), segnatamente quando egli ha imprevidentemente risvegliato l'apparenza della competenza del terzo a ricevere la prestazione stessa (Weber, op. cit., N. 122 ad art. 68 CO; Rep. 1997 p. 204; DTF 112 II 450; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C., 25 gennaio 1996 in re M. Est./B. e lc.; cfr. infra consid. 6).\n3. La convenuta, non escludendo che gli ordini telefonici alla base dei bonifici litigiosi potessero effettivamente provenire da ___________, sostiene innanzitutto la tesi di un corretto adempimento del contratto da parte sua, ciò che la legittimerebbe a addebitare il conto degli attori. La circostanza non è stata provata.\nÈ ben vero che il funzionario ___________ ha dichiarato di non poter escludere con certezza che le telefonate ricevute dall'interlocutore non provenissero da ___________ (verbale 30.9.1999 p. 2, doc. U p. 5) e che, pur contattato in seguito proprio da quest'ultimo, non avrebbe avuto motivo di dubitare delle precedenti telefonate (verbale 30.9.1999 p. 2), non avendo allora notato una particolare differenza di voce (doc. U p. 4). Ciò tuttavia non basta ancora per ammettere che fu proprio ___________ ad effettuare quelle telefonate. Intanto lo stesso ha dichiarato di non averle effettuate (doc. Q p. 2). Il medesimo funzionario ___________ ha inoltre dato atto che l'interlocutore si esprimeva in un ottimo inglese senza accenti particolari (doc. U p. 4), mentre il teste __________ ha avuto modo di dichiarare che quando ___________ parla in inglese si nota chiaramente che egli è di madre lingua italiana (verbale 30.9.1999 p. 6). Del tutto irrilevante è per contro il fatto che in precedenza e meglio in occasione di alcune comunicazioni scritte (doc. 12 e 13), ___________ abbia usato la lingua inglese: parlando con i funzionari della banca, in effetti, egli si è sempre espresso in italiano (teste ___________).\n4. A giudizio della convenuta, il danno derivante dai bonifici in questione doveva in ogni caso essere posto a carico degli attori, avendo essi accettato tale rischio mediante la sottoscrizione di una \"disposizione permanente\" (doc. A) rispettivamente controfirmando alcune clausole contenute nelle condizioni generali (doc. B). Le pattuizioni che, secondo le parti, possono entrare in considerazione sono le seguenti:\nDisposizione permanente: Con riferimento al contratto a margine Vi comunichiamo che è nostra intenzione trasmetterVi direttamente o per il tramite di nostri eventuali procuratori istruzioni per telefono, telegramma o telex senza cifra di controllo o senza ordine scritto. Vi dichiariamo con la presente, scaricandoVi di ogni responsabilità, che riconosciamo validi e da noi accettati qualsiasi ordine, … che effettuerete a nostro rischio e pericolo, che saranno ricevuti per telefono dai Vostri funzionari nonché i messaggi che Vi pervenissero come sopra detto e ciò anche nel caso che tali ordini abbiano a determinare una nostra esposizione debitoria nei Vostri confronti.\nArt. 2 CG - Verifica delle firme e della legittimazione: I danni derivanti dal mancato riconoscimento dovuto a vizio di legittimazione o falso, sono a carico del cliente, a meno che alla Banca non si possa imputare una negligenza grave.\nArt. 5 CG - Errori di trasmissione: Gli eventuali danni risultanti dall'utilizzo della posta, del telegrafo, del telefono, del telex o di ogni altro mezzo di trasmissione o di un'impresa di trasporto, in particolare derivanti da perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie, sono a carico del cliente, a meno che alla Banca non si possa imputare negligenza grave."}