{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-22_2001-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59241&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447086e44bf5b8552dac9f01b8ce6826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:14", "Checksum": "663fbb1c4fbfa2dec1ec2ec3c4564935", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nEssa in ogni caso ritiene che il funzionario ___________ in occasione dei colloqui telefonici abbia adempiuto correttamente i propri obblighi di verifica, formulando al suo interlocutore le normali domande che si imponevano in tali circostanze. Controparte non potrebbe d'altro canto lamentarsi di eventuali errori commessi a quel momento dal funzionario, avendo sottoscritto una \"disposizione permanente\" con cui si assumeva il rischio in caso di ordini telefonici, senza in particolare che si imponesse una conferma scritta; le condizioni generali della banca, regolarmente sottoscritte dagli attori, escludevano del resto la responsabilità della stessa, fatta salva l'eventualità di una sua colpa grave - in concreto non data - per eventuali errori nella legittimazione rispettivamente di quelli insorti a seguito dell'uso del telefono. Gli attori avevano inoltre omesso di contestare le operazioni nel termine previsto dalle condizioni generali, così che la loro pretesa era in ogni caso perenta. Essi erano inoltre, almeno in parte, responsabili del danno occorso, per essersi fatti spedire per anni in Nigeria la documentazione bancaria, rendendo con ciò possibile la sua intercettazione e creando una situazione potenzialmente pericolosa, e in seguito per aver chiesto, oltretutto in concomitanza con il primo bonifico, che la stessa fosse trattenuta in banca; essi infine non si erano adoperati più di tanto per chiarire chi fossero i veri truffatori.\nNon vi era dunque motivo, a suo giudizio, di riaccreditare agli attori le somme a suo tempo bonificate e le spese bancarie connesse a quelle operazioni. Infondata era pure la richiesta di rifusione delle spese di viaggio e della presunta perdita di guadagno subita da ___________, visto come egli già si trovava in Europa nel primo periodo, mentre la sua presenza nel secondo non era né provata né comunque necessaria.\nE. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte. Preso atto delle risultanze istruttorie, gli attori con le conclusioni hanno tuttavia provveduto a ridurre a complessivi US$ 187'205.83 e fr. 889.85 le loro richieste, ritenuto che le spese bancarie di cui si chiedeva la rifusione ammontavano a US$ 2'024.43 rispettivamente a fr. 889.95, mentre la pretesa per perdita di salario andava limitata a US$ 12'500.- ovvero al salario dovuto per 5 settimane, 2 settimane dal 13 al 26 settembre 1997 e 3 settimane dal 7 gennaio al 5 febbraio 1998, mentre quella per spese di viaggio durante la causa a US$ 2'472.-, pari al costo di un viaggio.\nConsiderando\nin diritto:\n1. Gli attori sono cittadini italiani, domiciliati al momento dei fatti in Nigeria ed ora in Italia, con il che è in concreto dato un ambito internazionale ai sensi dell'art. 1 LDIP.\nPacifico che le parti siano legate tra loro da un rapporto contrattuale, che verrà meglio definito in seguito, è d'uopo rilevare che, in materia di contratti internazionali il diritto applicabile è innanzitutto quello scelto dalle parti (art. 116 LDIP). Queste ultime nei loro allegati di causa non si sono tuttavia poste il problema del diritto applicabile alla fattispecie, richiamando concordemente le norme del diritto svizzero: per constante giurisprudenza, in questo loro comportamento è ravvisabile l'implicita scelta del diritto svizzero (DTF 79 II 295, 80 II 279, 82 II 129; Rep. 1984 p. 119; per tante IICCA 22 aprile 1993 in re S. SA/A.). Stante l'esistenza di una scelta da parte loro, ancorché tacita, non vi è dunque spazio per l'applicazione dell'art. 117 LDIP che in ogni caso, in virtù del principio della connessione costituita dalla prestazione caratteristica, nel caso concreto avrebbe pure condotto all'applicazione del diritto svizzero.\n2. Quanto alla qualificazione giuridica del contratto tra le parti, si osserva che nel rapporto contrattuale che viene in essere con l'apertura di un conto corrente presso una banca si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato, cosicché non è in definitiva errato parlare di un contratto misto: ciò premesso, la dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398 CO).\nPer quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la maggior parte della pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato, nella misura in cui l'istituto di credito svolge compiti di gestione d'affari per il cliente (Fellmann, op. cit., N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286). Ne consegue che la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; IICCA 28 marzo 1994 in re M. SA/C.).\nGiusta l'art. 398 cpv. 2 CO la banca mandataria è tenuta ad eseguire con fedeltà e diligenza gli affari affidatile dal cliente mandante e a dar seguito alle istruzioni impartite."}