{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-22_2001-02-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59241&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447086e44bf5b8552dac9f01b8ce6826"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:14", "Checksum": "663fbb1c4fbfa2dec1ec2ec3c4564935", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2001 10.1998.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente |\n|\nsegretario: |\nPetrini\n|\nsedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 7 luglio 1998 da\n|\n|\n___________, ___________, entrambi rappr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n___________SA,\n|\ncon cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US$ 198'059.40 e fr. 825.50 oltre interessi, somme ridotte in sede conclusionale a US$ 187'205.83 e fr. 889.85 più accessori;\ndomande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione;\nesperita l'istruttoria di causa;\ncitate la parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 18 maggio 2000;\nletti e esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto:\nA. Nel corso del 1985 i coniugi ___________ e ___________, entrambi cittadini italiani residenti a quel momento in Nigeria, hanno aperto la relazione bancaria n. __________ presso la ___________SA di Lugano (doc. B), su cui hanno in seguito fatto affluire il salario percepito dal marito in Africa e effettuato, conferendo alla banca il relativo mandato operativo (doc. 17), investimenti in titoli. Con il pensionamento nel 1996 del dott. ___________, funzionario di riferimento dei clienti in banca è divenuto il dott. ___________: su loro richiesta (doc. C) e con l'accordo della banca (doc. D), il dott. ___________ ha tuttavia continuato a sorvegliare l'andamento della relazione, fermo restando ogni rapporto contrattuale con la medesima.\nB. Tra il luglio e l'agosto 1997 una persona rimasta sconosciuta, spacciatasi per ___________, ha a più riprese telefonato in banca. Assente il dott. ___________, il funzionario ___________, ritenendo di avere a che fare con il cliente, ha provveduto, sulla base delle istruzioni telefoniche confermate da successivi fax, ad effettuare 5 bonifici a terze persone e segnatamente il 7 luglio US$ 35'000.- a __________ GmbH, il 18 luglio US$ 50'000.- a __________ Company (quest'ultimo rientrato il 30 luglio, siccome il conto del beneficiario era risultato inesistente), il 30 luglio US$ 85'000.- a __________ & Co., il 14 agosto US$ 50'000.- a __________ Consultant Inc. e il 4 rispettivamente 10 settembre complessivi US$ 250'000.- a __________ (cfr. plico doc. 27).\nInformato dal dott. ___________, cui nel frattempo il funzionario ___________ aveva comunicato l'effettuazione di tali operazioni, ___________, non appena il suo stato di salute glielo permise, il 10 settembre, si è presentato in banca e ha contestato di aver ordinato tali bonifici, evidenziando in particolare come la firma apposta sui fax di conferma non fosse la sua. A seguito della denuncia penale contro ignoti inoltrata l'indomani dalla banca, è stato possibile recuperare gli ultimi US$ 250'000.-, riaccreditati ai clienti il 15 giugno 1998, ed arrestare il beneficiario __________; altri 15'939.42 GB£, residuo del bonifico a favore di __________ Consultant Inc., sono stati per contro trattenuti dalla banca.\nC. Con la petizione in rassegna i coniugi ___________ intendono responsabilizzare la ___________SA per aver dato seguito ai falsi ordini di bonifico. A loro giudizio, nell'occasione la banca avrebbe agito con grave negligenza: pur consapevole dell'esistenza in Nigeria di bande di truffatori, avrebbe in effetti omesso di controllare le firme sui fax di conferma palesemente false nonché di rilevare la natura anomala delle operazioni di bonifico rispetto alle loro abitudini; non avrebbe inoltre badato al fatto che l'ordinante si esprimeva in un inglese privo d'accento straniero e non invece in italiano, fidandosi infine ciecamente delle giustificazioni a sostegno dell'uso di tale lingua.\nEssi chiedono pertanto che i loro conti vengano riaccreditati in ragione di US$ 170'209.40, pari alle somme bonificate e alle relative spese bancarie (US$ 35'013.80 + 52.70 + 50'013.60 + 85'028.- + 60.- + 13.30 + 120'013.40 + 130'013.60 ./. 250'000.-) nonché in ragione di fr. 525.50 corrispondenti alle altre spese e commissioni esposte negli estratti contro in frs. (fr. 256.30) e lit. (fr. 269.20). Pure da riaccreditare erano altri US$ 2'400.- e fr. 300.-, addebitati dalla banca per convertire in US$ i titoli presenti nel conto deposito. A tali somme si aggiungevano altri US$ 17'500.-, corrispondenti alla perdita di guadagno subita da ___________ per il fatto di doversi trattenere più del previsto in Europa durante 7 settimane, dal 28 agosto al 29 settembre 1997 (4 settimane) e dal 7 gennaio al 5 febbraio 1998 (3 settimane), nonché altri US$ 7'950.- relativi alle spese di viaggio (2 viaggi) necessarie per poter seguire la causa giudiziaria. Su tutti questi importi erano infine richiesti gli interessi moratori del 5%.\nD. La convenuta si è opposta alla petizione, mettendo innanzitutto in dubbio che gli attori fossero del tutto estranei, anche solo passivamente, alla truffa."}