Si giustifica poi di compensare tra queste parti le indennità ripetibili. Per quanto riguarda le ripetibili dovute dall'attrice agli altri convenuti, qui liberati da ogni responsabilità, si applicano i principi di cui alle DTF 122 III 324 e 125 III 138 nel senso che l'attrice dovrà un'indennità come se fosse stata confrontata a un solo convenuto dal momento che tutti i convenuti vincenti avrebbero potuto presentare una difesa comune e incaricare un solo patrocinatore poiché le loro argomentazioni non erano divergenti e non sussisteva, fra di loro, un conflitto di interessi. Tale indennità ripetibile è valutata in fr. 175'000.– che corrisponde, tenuto conto di un onorario di fr.