13. La parte attrice soccombe, rispetto alle sue domande, per i 3/5 e di conseguenza sopporta, in questa misura, tasse e spese di giudizio mentre i rimanenti 2/5 sono a carico dei convenuti, ritenuti responsabili, CV 1, CV 9, CV 8, CV 10 e CO 1, la cui eventuale ripartizione interna va stabilita nel processo di regresso. Si giustifica poi di compensare tra queste parti le indennità ripetibili.