Infatti, nel processo del danneggiato contro più responsabili solidali del danno un convenuto non può prendere conclusioni contro gli altri per far valere il proprio diritto di regresso (Cocchi/Trezzini, CPC–TI ad art. 42 m. 14). 12. La responsabilità dei convenuti, compreso CV 1 per il quale entra in gioco anche l'atteggiamento illecito di tipo penale oltre alle manchevolezze proprie dell'amministratore, si fonda principalmente sul fatto di non aver tempestivamente avvertito il giudice al momento in cui l'indebitamento della società era eccessivo o lo doveva apparire loro e di conseguenza non può l'attrice essere tenuta, in qualche modo, corresponsabile dell'accaduto. 13.