–, insinuazione di credito 30 marzo 1995, doc. 87 di petizione), danno riflesso del creditore della società, mentre non può sussistere con le spese di smontaggio degli apparecchi e con il loro valore matematico finanziario che si sarebbero generati anche se l'avviso al giudice fosse stato dato nei tempi corretti, senza responsabilità per gli organi. Questo importo totale di danno è però da ascrivere al convenuto CV 1 mentre per il responsabile CV 9 il danno di cui deve rispondere è quello rappresentato dagli importi di leasing da settembre 1993, ossia fr. 2'104'519.– (deducendo dal totale complessivo gli importi insoluti per i mesi da giugno ad agosto 1993: