La loro responsabilità non può essere situata a un momento precedente per il fatto, loro addebitato, di aver differito la prima chiusura contabile al 31 dicembre 1992. Il differimento della chiusura contabile era materialmente possibile e lo statuto è stato modificato di conseguenza (doc. 29 convenuti CV 6 e llcc, atto notarile 23 giugno 1992 punto 4).