Il fatto di aver scoperto nel luglio 1994 le malefatte di CV 1 non giustifica il loro colpevole comportamento per non aver tratto le debite e uniche conclusioni che si imponevano per una società che, sin dalla sua costituzione, aveva avuto bisogno di aumenti di capitali e di altre misure di risanamento per poter continuare l'attività, che si indebitava sempre più e che necessitava ancora e in continuazione di interventi di sostegno finanziario. 9.1. La loro responsabilità non può essere situata a un momento precedente per il fatto, loro addebitato, di aver differito la prima chiusura contabile al 31 dicembre 1992.