Del resto la dottrina e la giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che, indipendentemente da una loro eventuale responsabilità ex art. 754 e segg. CO, gli amministratori di una società anonima possono essere resi personalmente responsabili nei confronti di un creditore danneggiato anche in virtù delle norme che regolano l’atto l’illecito, sempre che, evidentemente, le premesse per l’applicazione dell’art. 41 CO siano adempiute (Gross, Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des Verwaltungsrates, Zurigo 1990, p. 276 con rif.; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2a ed., Zurigo 1987, N. 261, 595 e segg., 616 e 619; cfr.