Altre e diverse violazioni non gli sono, con le conclusioni, addebitate e nemmeno è precisata una sua responsabilità, a qualsivoglia titolo, per il periodo successivo al 27 gennaio 1992. Le due scarne righe di cui a pag. 16 delle conclusioni non permettono altre indagini dal momento che si deve ritenere, proprio per l'impostazione data dall'attrice al proposito, che abbia rinunciato ad altre critiche nei confronti di questo convenuto mancando esplicitamente altre argomentazioni e motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC–TI ad art. 280 m. 7 e CPC–TI App. ad art. 280 m. 9). Valgono quindi le stesse considerazioni di cui al consid.