Nemmeno va dimenticato che l'autorizzazione cantonale alle cure più ampie di medicina interna, subito richiesta, fu ottenuta nel novembre 1991 (doc. 75, 76, 19 e 20 dei convenuti CV 6 e llcc) – senza che il fatto di aver iniziato l'attività della clinica senza tale autorizzazione possa rappresentare una violazione di qualsivoglia obbligo, in nessun caso in rapporto di causalità con il danno preteso dall'attrice – con la conseguenza, anche, di ritardare la convenzione con le Casse malati, sottoscritta il 14 maggio 1992 (doc. 21 dei convenuti CV 6 e llcc), e di generare le conseguenti originarie difficoltà nell'incasso delle prestazioni. 6.1.