5 di petizione). A tutti questi convenuti l'attrice addebita, in particolare, di non essersi preoccupati, a fronte dell'indebitamento della società, di sollecitare l'avviso al giudice ai sensi dell'art. 725 CO, violando così la legge e i loro obblighi, quando già al 30 giugno 1991, a fronte di un capitale sociale di fr. 200'000.–, l'indebitamento era di fr. 322'076.–per poi salire, a fine novembre 1991, a fr. 415'671.– e, a fine aprile 1992, a fr. 1'378'255.–. L'avviso al giudice può essere tralasciato quando esistono concrete possibilità di risanamento (DTF 116 II 533 consid. 5a; sentenza inedita del Tribunale federale del 18 aprile 2007 inc. 4C.436/2006 consid.