Del resto la conoscenza del danno va fatta risalire non alle conoscenze individuali del creditore procedente ma all'insieme dei creditori e quindi dalla pubblicazione della graduatoria (SZW 2006, 436 in fine e 445). L'eccezione di prescrizione è così respinta poiché l'azione è stata inoltrata entro il termine di cinque anni dal deposito della graduatoria (marzo 1996) e sempre nel termine utile, se si volesse far risalire la conoscenza dell'insolvenza completa, e quindi del danno, alla dichiarazione di fallimento del 17 gennaio 1995. 5. Per l'art. 754 cpv.