CV 1 compreso, avevano dato atto, nel verbale di udienza preliminare limitata alle eccezioni processuali del 1° giugno 1999, che l'eccezione riguardante il litisconsorzio necessario era decaduta a seguito dello stralcio dai ruoli della causa proposta dall'altra cessionaria, la petizione non può essere ritenuta nulla, come vorrebbe l'eccipiente, poiché il giudice, in applicazione dell'art. 45 CPC, avrebbe ordinato l'integrazione di tutti gli interessati necessari alla petizione (in concreto congiungendo le due singole procedure avviate dai cessionari), operazione divenuta inutile per la rinuncia a procedere da parte di uno dei cessionari. Esigere poi, come fa il convenuto CV 1, una sentenza