Oltre a contestare qualsiasi violazione dei loro doveri di amministratori e di revisore, i convenuti hanno sollevato alcune eccezioni processuali e di merito (prescrizione). Le eccezioni processuali riguardanti la validità della procedura di cessione ex art. 260 LEF e la legittimazione della parte attrice, così come la tempestività dell'inoltro dell'azione e la legittimazione del rappresentante dell'attrice sono state respinte con decreto 20 settembre 1999 di questa Camera. 4.1