{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-20_2007-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96496&nX40_KEY=4921886&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "055685ba7b0a6b0d2325f837199b6cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:34", "Checksum": "fc45e826e5634753c1cf24de3a0206ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20\nRegesto:\nSocietà anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata\n\n\nPer quanto riguarda la situazione di indebitamento iniziale protrattasi nel 1992 già si è detto delle possibilità di risanamento, poi concretizzatesi (cfr. consid. 6), che escludono responsabilità in capo agli organi. Altrettanto vale per l'operazione d'acquisto del Centro diagnostico (cfr. consid. 6.1). L’organo di revisione ha, inizialmente, affrontato in modo corretto e prudente la problematica riguardante la donazione chiedendo informazioni più precise al riguardo della proprietà di questi beni (doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc, lettera 28 giugno 1993 dell'organo di revisione all'avv. CV 9 a pag. 3) ma, in seguito, dopo aver ottenuto dall'avv. CV 9 la lettera del 29 ottobre 1993 (doc. 69) proveniente (sic) dalla F__________ Foundation avrebbe dovuto, in considerazione delle perplessità che le dovevano sorgere per gli stessi motivi già contestati all'avv. CV 9 (consid. 9.2), chiedere più concreta e probante documentazione e non accettare il ricavo straordinario della donazione per diminuire la perdita di bilancio come invece ha fatto nel rapporto di revisione 24 dicembre 1993 (doc. 71 di petizione). Il revisore deve assicurarsi dell'esistenza degli attivi (DTF 116 II 533 consid. 5b) e, nel caso concreto, non ha messo in atto tutto quanto gli incombeva ragionevolmente per accertarsi della validità dell'operazione. In ogni caso il bilancio al 31 dicembre 1992, oggetto di quella revisione, presentava pur sempre, anche con la donazione, una perdita superiore alla metà del capitale sociale e, giustamente, ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione sui disposti dell'art. 725 cpv. 1 CO e ha preso atto, in occasione della riunione del Consiglio d'amministrazione dell'11 gennaio 1994 (doc. 72 di petizione), dell'intenzione di proporre un aumento del capitale azionario di un milione di franchi. Avrebbe dovuto allora chiedere formalmente che tale aumento di capitale venisse realizzato entro un paio di mesi e, se tale risanamento non fosse avvenuto entro quel periodo, avrebbe dovuto avvertire il giudice se l'amministrazione non si fosse finalmente decisa a procedervi di sua iniziativa (sentenza inedita del Tribunale federale del 16 novembre 1999 inc. 4C.117/1999). La CO 1 ha quindi violato, con questo suo comportamento, i disposti degli art. 728 e 729b cpv. 2 CO e risponde del danno subito dall'attrice almeno, tenuto conto di tutte le circostanze, dall'inizio di febbraio 1994.\n11. La fondatezza materiale della pretesa del creditore cessionario ammesso definitivamente nella graduatoria non può essere esaminata dal tribunale nel quadro dell'azione di responsabilità (DTF 132 III 342 consid. 2), ma evidentemente deve sempre esistere un nesso di causalità tra le violazioni degli organi e l'insorgere del danno. Nel caso concreto è già stato esaminato come tale nesso esista con gli importi impagati del leasing delle apparecchiature mediche (fr. 2'182'094.–, insinuazione di credito 30 marzo 1995, doc. 87 di petizione), danno riflesso del creditore della società, mentre non può sussistere con le spese di smontaggio degli apparecchi e con il loro valore matematico finanziario che si sarebbero generati anche se l'avviso al giudice fosse stato dato nei tempi corretti, senza responsabilità per gli organi. Questo importo totale di danno è però da ascrivere al convenuto CV 1 mentre per il responsabile CV 9 il danno di cui deve rispondere è quello rappresentato dagli importi di leasing da settembre 1993, ossia fr. 2'104'519.– (deducendo dal totale complessivo gli importi insoluti per i mesi da giugno ad agosto 1993: fr. 77'575.– così come indicati nell'estratto conto doc. 11 prodotto dall'organo di revisione). I convenuti CV 8 e CV 10 rispondono, invece, solo del danno riconducibile agli importi leasing impagati dal maggio 1994, ossia fr. 1'346'641.– (deducendo dal totale complessivo gli importi insoluti per i mesi da giugno 1993 ad aprile 1994:\nfr. 835'453.– così come indicati nell'estratto conto doc. 11 prodotto dall'organo di revisione). La convenutaCO 1 risponde invece delle rate leasing impagate da febbraio 1994, ossia fr. 1'734'369.– (aggiungendo all'importo di danno attribuibile ai convenuti CV 8 e CV 10 le rate da febbraio ad aprile 1994,\nfr. 387'728.– così come indicati nell'estratto conto doc. 11 prodotto dall'organo di revisione). Gli interessi di mora decorrono dal momento del rilascio dell'attestato carenza beni, ossia dal 18 settembre 1997. Questi importi sono dovuti, in virtù del principio della solidarietà differenziata dell'art. 759 cpv. 1 CO, in solido da ogni convenuto responsabile sino al limite dell'importo a suo carico.\nI convenuti CV 9, CV 8, CV 10 e CO 1 chiedono di determinare l'ammontare del risarcimento fra i singoli convenuti in relazione alla loro colpa e responsabilità personale giusta l'art. 759 CO. Se con ciò non si riferiscono al regresso tra di loro, ogni singola condanna di pagamento è qui riferita, come indicato, alle singole colpe; se invece tale richiesta è intesa quale determinazione del regresso tra di loro e l'altro responsabile CV 1, come indicato dall'art. 759 cpv. 3 CO, non può essere questa la sede per una tale pronuncia. Infatti, nel processo del danneggiato contro più responsabili solidali del danno un convenuto non può prendere conclusioni contro gli altri per far valere il proprio diritto di regresso (Cocchi/Trezzini, CPC–TI ad art. 42 m. 14)."}