{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-20_2007-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96496&nX40_KEY=4921886&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "055685ba7b0a6b0d2325f837199b6cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:34", "Checksum": "fc45e826e5634753c1cf24de3a0206ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20\nRegesto:\nSocietà anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata\n\n\n9.2. La situazione è invece diversa per quanto riguarda la donazione, da parte di CV 1, dei due apparecchi S__________ e P__________ che ha permesso di sanare la situazione di indebitamento alla fine 1992. I due apparecchi vennero installati a fine 1992/inizio 1993 senza che al direttor B__________ venissero mai sottoposti i contratti e senza che alla C__________ fosse mai chiesto il pagamento di rate leasing (teste B__________) e CV 1, ai fini del risanamento, decise di donarli alla C__________ pur sapendo che non erano di sua proprietà come, poi, apparve dall'inchiesta penale. Per formalizzare a bilancio questa misura di risanamento CV 1 presentò due fatture riguardanti gli apparecchi indirizzate alla G__________ Ltd di D__________ con apposto il timbro \"pagato\" (doc. 44 dei convenuti CV 6 e llcc) che però non furono sufficienti per l'organo di revisione per determinare la proprietà degli oggetti (IF CV 9, risposta 11; doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc, lettera 28 giugno 1993 dell'organo di revisione all'avv. CV 9 a pag. 3). CV 9, allora, prese contatto con CV 1 il quale \"si mise a disposizione per far sì che l'operazione avesse luogo con una delle società a lui vicine. Venne scartata l'ipotesi della F__________ AG e il dr. CV 1 mi comunicò che la F__________ era disposta a fare la donazione\" (IF CV 9, risposta 11). Da qui la confezione della lettera del 29 ottobre 1993 (doc. 69) \"da me allestita su indicazioni del dr. CV 1 nel mio ufficio di L__________ \" e sulla base di indicazioni specifiche quo alle caratteristiche tecniche e al valore delle apparecchiature come a indicazioni dalla G__________ rilasciate direttamente a CV 1, al quale CV 9 le aveva richieste (IF CV 9, risposta 11; doc. 69 di petizione e doc. 41 dei convenuti CV 6 e llcc). Affermare che il consigliere CV 9 abbia agito con colpevole leggerezza è scontato. Di fronte a un possibile risanamento della C__________, che sapeva indebitata e insolvente, ha accettato acriticamente tutto quanto CV 1 gli ha propinato senza porsi alcun interrogativo che qualsiasi persona si sarebbe posta: come mai apparecchiature del valore di oltre due milioni di franchi acquistate e pagate da una G__________ Ltd di D__________ sono divenute di proprietà CV 1, rispettivamente di una Fondazione con il suo nome, senza che esista alcun documento che lo certifichi e dovendo anche, ragionevolmente, ipotizzare che G__________ Ltd era una semplice finanziatrice alla quale andavano pagati dei rimborsi; per le altre preesistenti apparecchiature la situazione era infatti questa come ai contratti Maxiservice doc. 9 a 12 di petizione; come mai una Fondazione, notoriamente sottoposta a sorveglianza ufficiale, può privarsi di valori così ingenti; come mai la donatrice poteva essere ricercata tra varie società di CV 1 tra cui la F__________ AG per poi rivolgersi alla Fondazione quando il proprietario di un bene non può essere scelto a discrezione. Alcune di queste perplessità avrebbero dovuto normalmente attirare l'attenzione di un giurista di professione come l'avv. CV 9. La sua responsabilità è quella di non aver approfondito, come doveva, tutta questa questione e giungere alla scontata conclusione che questa operazione di risanamento era inoperante e rassegnarsi, a un momento che si può indicare tra luglio e novembre 1993, dopo la richiesta di spiegazioni dell'organo di revisione (doc. 48 dei convenuti CV 6 e llcc) e quando CV 1 ha inventato la donatrice, all'inutilità di qualsiasi tentativo per salvare la C__________ a fronte, anche, della inaffidabilità di CV 1 che, a quel momento, sarebbe risultata pacifica. Non potendo risalire alla determinazione di questo momento appare equo far decorrere la sua responsabilità dall'inizio settembre 1993.\nAgli altri due membri del Consiglio d'amministrazione, CV 8 e CV 10, non può essere rivolto quest'addebito di responsabilità riguardante la donazione perché non coinvolti direttamente nell'accertare e nel documentare quella costruzione contabile e perché non potevano far altro che prendere atto di quanto controllato ed eseguito da CV 9.\n10. L'attrice addebita all'organo di revisione CO 1 di aver aderito allo spostamento della chiusura del primo esercizio contabile alla fine del 1992, di non aver avvertito il giudice dell'indebitamento della società, siccome a conoscenza dei bilanci intermedi, già nel 1992, di non aver messo in discussione l'acquisto del Centro diagnostico, di non aver sollevato riserve al proposito della donazione degli apparecchi S__________ e P e di non aver reso attento il Consiglio d'amministrazione, nel rapporto di revisione dell'attività sino a fine 1992 consegnato il 24 dicembre 1993, sugli obblighi dell'art. 725 CO."}