{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-20_2007-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96496&nX40_KEY=4921886&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "055685ba7b0a6b0d2325f837199b6cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:34", "Checksum": "fc45e826e5634753c1cf24de3a0206ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20\nRegesto:\nSocietà anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata\n\n\n9. Ai convenuti CV 8, CV 9 e CV 10 deve essere sicuramente rimproverato di non aver preso la drastica decisione, che si imponeva ai sensi dell'art. 725 CO, almeno nei primi mesi del 1994. Infatti, se la situazione per il 1992 veniva apparentemente sanata (doc. 71 di petizione), nel corso del 1993 i bilanci mensili intermedi (doc. 59 a 64 di petizione) indicavano un sempre crescente indebitamento tanto che, durante la seduta del Consiglio d'amministrazione del 3 febbraio 1994 (doc. 73 di petizione), venivano commentati i risultati contabili provvisori dell'esercizio 1993 che indicavano una perdita netta di circa fr. 800'000.–, si prendeva atto che i cronici problemi di liquidità non avevano permesso di far fronte agli oneri di locazione e al rimborso del credito ottenuto dalla D__________ per il Centro diagnostico e i presenti, tra cui CV 9, CV 8 e CV 10, \"non nascondono la loro preoccupazione per lo scoperto\" mentre CV 1 dichiarava che era giunto il momento \"di agire con sollecitudine per trovare i finanziamenti che ci permettano di eliminare questo stato di scarsa liquidità\". A questo punto, a fronte dei continui interventi di risanamento (aumenti di capitale, rinuncia a crediti e donazioni) già eseguiti per poter rimanere a galla e alla prospettiva di doverne continuamente intraprendere, la situazione andava affrontata in modo radicale come, del resto, affermava CV 7 nella seduta del Consiglio d'amministrazione dell'11 aprile 1994 (doc. 74 di petizione; \"...ritiene che la situazione attuale vada valutata in modo molto serio, a sapere se tutti gli anni, continuamente, si dovrà essere confrontati con situazioni di aumento di capitale per coprire insolvenze...\") e non con misure di risanamento immediato e di sviluppo futuro, come veniva ancora proposto (doc. 75 di petizione, verbale della seduta del CdA del 21 aprile 1994) e ancora il 26 maggio 1994 (doc. 77 di petizione). Ne segue che al più tardi in aprile 1994, sgomberate le illusioni, il consiglio d'amministrazione e meglio i suoi membri CV 9, CV 8 e CV 10 avrebbero dovuto imperativamente e senza più indugiare dare l'avviso al giudice. Avendolo fatto solo nel dicembre 1994 hanno violato i loro doveri di amministratori disattendendo gli obblighi dell'art. 725 CO. Il fatto di aver scoperto nel luglio 1994 le malefatte di CV 1 non giustifica il loro colpevole comportamento per non aver tratto le debite e uniche conclusioni che si imponevano per una società che, sin dalla sua costituzione, aveva avuto bisogno di aumenti di capitali e di altre misure di risanamento per poter continuare l'attività, che si indebitava sempre più e che necessitava ancora e in continuazione di interventi di sostegno finanziario.\n9.1. La loro responsabilità non può essere situata a un momento precedente per il fatto, loro addebitato, di aver differito la prima chiusura contabile al 31 dicembre 1992. Il differimento della chiusura contabile era materialmente possibile e lo statuto è stato modificato di conseguenza (doc. 29 convenuti CV 6 e llcc, atto notarile 23 giugno 1992 punto 4). Nessun nesso di causalità con il danno patito dall'attrice può essere individuato, del resto, con questa iniziativa che non procrastinava la conoscenza della situazione economica della società, nota per le risultanze dei bilanci intermedi provvisori mensili, che è stata oggetto di risanamento oggettivamente sostenibile, come indicato al consid. 6."}