{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-20_2007-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96496&nX40_KEY=4921886&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "055685ba7b0a6b0d2325f837199b6cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:34", "Checksum": "fc45e826e5634753c1cf24de3a0206ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20\nRegesto:\nSocietà anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata\n\n\n8. CV 1 è stato amministratore della C__________ dalla fondazione sino alla dichiarazione di fallimento. Con sentenza 8 luglio 1999 del Presidente della Corte delle Assisi correzionali di Lugano è stato condannato a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, per reati riguardanti l'amministrazione della C__________, in particolare per ripetuta falsità in documenti per aver attestato e fatto attestare da terzi, in documenti e nel bilancio per l'esercizio 1992, la donazione alla clinica di due apparecchi medici, non di sua proprietà, per un valore di fr. 2'399'300.– e per bancarotta semplice, agendo in modo da occultare nel tempo lo stato di decozione della C__________ nel periodo tra fine 1992 e l'estate 1994 (cfr. doc. 87 e 88 prodotti dalla convenuta n. 11). CV 1 ha riconosciuto questi addebiti penali aderendo alle conclusioni dell'accusa (cfr. doc. 88 prodotto dalla convenuta CO 1, pag. 5). Non può esservi dubbio alcuno che, agendo in questo modo e commettendo questi reati, CV 1 abbia violato i suoi doveri di amministratore, in particolare non salvaguardando gli interessi della società (art. 717 CO) e non provvedendo nel dare tempestivamente avviso al giudice dell'insolvenza della società (art. 725 CO). Anzi, proprio per \"risanare\" la situazione e rendere il bilancio 1992 libero da indebitamenti eccessivi, così da evitare l'avviso al giudice, l'amministratore CV 1 inventa la donazione milionaria che permette alla società di avvalersi di un'operazione di risanamento che assieme all'aumento di capitale a fr. 1'100'000.–, avvenuto nel corso del 1993, fa affermare all'organo di revisione, CO 1, che lo stato d'insolvenza risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1992 è stato superato (rapporto di revisione 24 dicembre 1993, doc. 71 di petizione). Del resto la dottrina e la giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che, indipendentemente da una loro eventuale responsabilità ex art. 754 e segg. CO, gli amministratori di una società anonima possono essere resi personalmente responsabili nei confronti di un creditore danneggiato anche in virtù delle norme che regolano l’atto l’illecito, sempre che, evidentemente, le premesse per l’applicazione dell’art. 41 CO siano adempiute (Gross, Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des Verwaltungsrates, Zurigo 1990, p. 276 con rif.; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2a ed., Zurigo 1987, N. 261, 595 e segg., 616 e 619; cfr. pure II CCA 6 febbraio 1998 in re C./S. e II CCA 12.2000.78 del 15 novembre 2000) ed i reati penali rappresentano indiscutibilmente atto illecito (Brehm, Berner Kommentar, 1998, N. 37 ad art. 41 CO). Il convenuto CV 1 ha violato colpevolmente i suoi doveri di amministratore (anche con intenzionalità) e ha causato un danno alla società, in particolare il costante aumento del passivo, per le quote leasing, impagate all'attrice da metà 1993, delle apparecchiature mediche di radiologia e risonanza magnetica, e alla stessa attrice. Tra le sue colpe e il danno esiste un evidente nesso di causalità poiché, avesse fatto depositare il bilancio, nell'ipotesi a lui più favorevole, almeno già il 20 aprile 1993 data della seduta del Consiglio di amministrazione durante la quale comunica la sua intenzione di donare gli apparecchi per il risanamento della situazione contabile 1992 (doc. 38 dei convenuti CV 6 e llcc), mentre il momento della compilazione della lettera di conferma della donazione (doc. 69 di petizione) è solo un documento a fini contabili e fiscali, il danno specifico non si sarebbe prodotto."}