{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-20_2007-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96496&nX40_KEY=4921886&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "055685ba7b0a6b0d2325f837199b6cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:34", "Checksum": "fc45e826e5634753c1cf24de3a0206ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20\nRegesto:\nSocietà anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata\n\n\nL'avviso al giudice può essere tralasciato quando esistono concrete possibilità di risanamento (DTF 116 II 533 consid. 5a; sentenza inedita del Tribunale federale del 18 aprile 2007 inc. 4C.436/2006 consid. 4.4) che permettano, con fondate prospettive, la continuazione dell'attività (Commentario zurighese ad art. 725 CO n. 1216). Per finanziare il risanamento concorrono diverse possibilità tra le quali l'aumento di capitale, i prestiti e la rinuncia ai crediti (Commentario zurighese ad art. 725 CO n. 1223) e proprio queste eventualità erano ipotizzabili e realizzabili, o già ottenute, in quei momenti: l'aumento del capitale sociale è stato discusso nelle riunioni del consiglio d'amministrazione e poi realizzato, nella misura di fr. 600'000.– a fine giugno 1992 (doc. M convenuto CV 2), il C__________ aveva sin dall'inizio concesso un credito in conto corrente di 2 milioni di franchi (doc. H convenuto CV 2) che rinnovava alla condizione che il capitale venisse aumentato (doc. 35 di petizione, verbale CdA del 26 maggio 1992) e la locatrice K__________ AG, con la quale si potevano ottenere condizioni favorevoli (doc. 34 di petizione, verbale CdA del 28 aprile 1992), ha poi rinunciato alla pigione per tutto il 1991 (doc. 30 dei convenuti CV 6 e llcc), pigione che nel bilancio provvisorio, a fine 1991, era inserita quale passivo per fr. 919'200.– (doc. 27, pag. 7, di petizione). Quindi, per tutto il periodo durante il quale questi amministratori sono rimasti in carica le possibilità di risanamento erano concrete e, con una valutazione ponderata di tutta la situazione, l'avviso al giudice poteva apparire ben più avventato che non la continuazione dell'attività. Nemmeno va dimenticato che l'autorizzazione cantonale alle cure più ampie di medicina interna, subito richiesta, fu ottenuta nel novembre 1991 (doc. 75, 76, 19 e 20 dei convenuti CV 6 e llcc) – senza che il fatto di aver iniziato l'attività della clinica senza tale autorizzazione possa rappresentare una violazione di qualsivoglia obbligo, in nessun caso in rapporto di causalità con il danno preteso dall'attrice – con la conseguenza, anche, di ritardare la convenzione con le Casse malati, sottoscritta il 14 maggio 1992 (doc. 21 dei convenuti CV 6 e llcc), e di generare le conseguenti originarie difficoltà nell'incasso delle prestazioni.\n6.1. Al convenuto CV 2 l'attrice addebita pure di non aver, nell'ambito delle trattative per l'acquisto del Centro diagnostico, fatto più riserve sul valore reale dello stesso. Coinvolge in questa critica anche i convenuti CV 3 e CV 4. In questo capitolo si può comprendere l'addebito, più ampio, rivolto ad altri amministratori e all'organo di revisione di aver omesso di accertare il reale valore del Centro diagnostico (CV 8) e di non aver rimesso in discussione questo acquisto al momento del controllo dei conti (CV 9 e CO 1) così da rendersi conto che il prezzo pattuito di fr. 2'300'000.– non corrispondeva al valore delle apparecchiature diagnostiche. L'acquisto del Centro diagnostico era fondamentale per sviluppare l'attività della C__________ e il fatto che la venditrice fosse la F__________, società notoriamente del dr. CV 1, non poteva, al momento della conclusione del contratto (16 marzo 1992, doc. 37 di petizione), generare qualsiasi sospetto poiché solo in seguito si manifestarono le attività poco cristalline di quest'ultimo, sfociate nella condanna penale dell'8 luglio 1999. Ma per quanto concerne il preteso esagerato prezzo, l'attrice è malvenuta a lamentarsene perché proprio lei e meglio la sua dante causa nella cessione dei diritti G__________, nei contratti di leasing (Maxiservice–Vertrag) allegati al contratto di cessione (cfr. allegato 2, doc. 37 e doc. 9 a 12 di parte attrice), indicava il valore dell'investimento in complessivi fr. 2'225'390.–, certificando così la congruità del prezzo pattuito. Da tutta l'operazione, poi, l'attrice che aveva garantito l'istituto di credito che aveva precedentemente finanziato l'acquisto della F__________ AG e che ne era a conoscenza (cfr. verbale PP 16.9.1998 di CV 2 a pag. 5) ha tratto beneficio acquisendo al posto della F__________ AG, poi fallita, un nuovo debitore delle rate leasing.\n6.2. Per tutti i motivi di cui ai considerandi che precedono ai convenuti CV 6, CV 2, CV 3, CV 4 e CV 5 non possono essere addebitati comportamenti in violazione dei loro doveri di amministratori della fallita C__________.\n7. Con le conclusioni, l'attrice indica che il convenuto CV 7 ha fatto parte del consiglio d'amministrazione sino al 27 gennaio 1992, quando invece vi è rimasto sino alla dichiarazione di fallimento, e gli addebita le stesse violazioni dei doveri contestate al convenuto CV 6. Si deve così ritenere che si limiti a criticare il fatto, per questo convenuto, di non aver dato avviso al giudice ai sensi dell'art. 725 CO nel primo anno di attività della C__________. Altre e diverse violazioni non gli sono, con le conclusioni, addebitate e nemmeno è precisata una sua responsabilità, a qualsivoglia titolo, per il periodo successivo al 27 gennaio 1992. Le due scarne righe di cui a pag. 16 delle conclusioni non permettono altre indagini dal momento che si deve ritenere, proprio per l'impostazione data dall'attrice al proposito, che abbia rinunciato ad altre critiche nei confronti di questo convenuto mancando esplicitamente altre argomentazioni e motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC–TI ad art. 280 m. 7 e CPC–TI App. ad art. 280 m. 9). Valgono quindi le stesse considerazioni di cui al consid. 6.1. per scagionare anche il convenuto CV 7 da qualsiasi responsabilità ai sensi dell'art. 754 CO."}