{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-20_2007-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96496&nX40_KEY=4921886&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "055685ba7b0a6b0d2325f837199b6cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:34", "Checksum": "fc45e826e5634753c1cf24de3a0206ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20\nRegesto:\nSocietà anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata\n\n\n4.2 Con le conclusioni, i convenuti CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10 e CO 1 ripropongono l'eccezione di merito di prescrizione dell'azione. Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili per l'amministrazione, la gestione e la revisione di una società anonima si prescrivono, per l'art. 760 CO, in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto il danno e la persona responsabile. Il momento della conoscenza del danno può essere diverso a dipendenza del fatto che l'azione contro gli organi tenda ad ottenere un danno diretto del creditore piuttosto che indiretto (sentenza inedita del Tribunale federale del 4 ottobre 2004 inc. n. 4C.142/2004). Nel nostro caso l'attrice pretende di aver subito una perdita nella misura in cui non ha recuperato le sue pretese nell'ambito del fallimento della C__________ e quindi il suo preteso danno, riferito alle mancanze degli organi della fallita, è indiretto perché deriva dall'insolvenza della società (DTF 128 III 180). Alla stessa conclusione giungono gli eccipienti la prescrizione, convenuti CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10 (cfr. conclusioni 24 maggio 2006, pag. 5). In tal caso il creditore acquisisce una conoscenza sufficiente del danno quando è informato sullo stato degli attivi e sul probabile dividendo attribuito al suo credito, ossia al momento del deposito della graduatoria (cfr. nota a sentenza di F. Trezzini in NRCP 2003, 303). I convenuti fanno riferimento a una ipotetica insolvenza della società già individuabile dalla creditrice nel corso del 1992, quindi cinque anni prima del 30 giugno 1998, data d'inoltro dell'azione, perché le difficoltà finanziarie dei centri diagnostici legati al dr. CV 1 e della sua società F__________ AG le sarebbero state perfettamente note. Ora, una tale conoscenza non basta per ricondurla, pari pari, alla situazione della C__________ e del suo centro diagnostico anche se frutto di una iniziativa dello stesso dr. CV 1. Del resto la conoscenza del danno va fatta risalire non alle conoscenze individuali del creditore procedente ma all'insieme dei creditori e quindi dalla pubblicazione della graduatoria (SZW 2006, 436 in fine e 445). L'eccezione di prescrizione è così respinta poiché l'azione è stata inoltrata entro il termine di cinque anni dal deposito della graduatoria (marzo 1996) e sempre nel termine utile, se si volesse far risalire la conoscenza dell'insolvenza completa, e quindi del danno, alla dichiarazione di fallimento del 17 gennaio 1995.\n5. Per l'art. 754 cpv. 1 CO i membri del consiglio d'amministrazione sono responsabili verso la società, gli azionisti ed i creditori sociali del danno che causano loro violando intenzionalmente o per negligenza i loro doveri. Questa responsabilità degli amministratori è subordinata al realizzarsi di quattro condizioni generali cumulative: la violazione di un dovere, la colpa (intenzionale o per negligenza), un danno e l'esistenza di un rapporto di causalità (naturale od adeguata) tra la violazione dei doveri e l'insorgere del danno (DTF 132 III 342 consid. 4.1; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2a ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.; DTF 110 II 394; Rep. 1984 p. 364; per tante: II CCA 30 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.47).\n6. È opportuno esaminare dapprima, con riferimento alle violazioni dei doveri loro addebitate (così come precisato e circoscritto dall'attrice nelle sue conclusioni del 24 maggio 2006), la posizione dei consiglieri di amministrazione CV 6, CV 2, CV 3, CV 4 e CV 5 perché il loro mandato è cessato, con l'uscita dal Consiglio d'amministrazione, nel gennaio 1992 (convenuti CV 6 e CV 5), nel marzo 1992 (convenuta CV 3) e nel giugno 1992 (convenuti CV 2 eCV 4), quindi entro il primo anno di attività della C__________, iscritta al registro di commercio l'8 marzo 1991 (doc. 5 di petizione). A tutti questi convenuti l'attrice addebita, in particolare, di non essersi preoccupati, a fronte dell'indebitamento della società, di sollecitare l'avviso al giudice ai sensi dell'art. 725 CO, violando così la legge e i loro obblighi, quando già al 30 giugno 1991, a fronte di un capitale sociale di fr. 200'000.–, l'indebitamento era di fr. 322'076.–per poi salire, a fine novembre 1991, a fr. 415'671.– e, a fine aprile 1992, a fr. 1'378'255.–."}