{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1998-20_2007-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96496&nX40_KEY=4921886&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "055685ba7b0a6b0d2325f837199b6cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1998.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:34", "Checksum": "fc45e826e5634753c1cf24de3a0206ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.08.2007 10.1998.20\nRegesto:\nSocietà anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore - prescrizione - avviso di indebitamento al giudice - solidarietà differenziata\n\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicencancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 30 giugno 1998 da\n|\n|\nAT 1 (rappr. dall’ RA 5)\n|\n|\n|\n|\ncontro\n|\n|\n|\n|\nCV 1 (rappr. dall’ RA 1)\nCV 2 (rappr. dall’ RA 6)\nCV 3 (rappr. dall’ RA 7) CV 4 CV 5 (rappr. dall’ RA 3)\nCV 6 CV 7 CV 8 CV 9 CV 10 (rappr. dall’ RA 4)\nCO 1 (rappr. dall’ RA 2) |\n|\n|\n|\n|\n|\ncon la quale si chiede la condanna dei convenuti al pagamento, in solido, dell'importo di fr. 4'977'339.– oltre interessi al 5% dal 17 gennaio 1995, in materia di responsabilità degli organi di società anonima, mentre tutti i convenuti hanno chiesto la reiezione della domanda di petizione;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto;\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. L'attrice AT 1 (in seguito G__________), società che ha per scopo il leasing, la locazione e la compravendita di beni di ogni tipo, è risultata creditrice della fallita, in data 17 gennaio 1995 (doc. 6 di petizione), C__________ SA (in seguito C__________) per l'importo, iscritto nella graduatoria fallimentare, di fr. 4'977'399.– e rimasto interamente scoperto (attestato carenza beni del 18.9.1997, doc. 90 di petizione). Il credito si riferisce alle rate impagate, sino al 17 gennaio 1995, di 6 contratti leasing (doc. 9 –14 e 87 di petizione) riguardanti apparecchi di radiologia e di risonanza magnetica messi a disposizione di C__________ da parte di G__________ AG, alle spese di smontaggio degli apparecchi e al loro valore finanziario contabile, dedotti i valori di ricommercializzazione (insinuazione di credito 30 marzo 1995, doc. 99 di petizione). I diritti e le pretese derivanti da questi contratti leasing erano stati ceduti da G__________ AG a G__________ (cfr. doc. 16 di petizione).\n2. I convenuti CV 1, CV 2, CV 3, CV 4, CV 5, CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10 sono stati, per diversi periodi dalla costituzione della C__________ sino al suo fallimento, membri del consiglio d'amministrazione; la convenuta CO 1 ha ricoperto la carica di organo di revisione.\n3. Con la petizione che ci occupa l'attrice, anche nella sua qualità di cessionaria giusta l'art. 260 LEF delle pretese della massa fallimentare (doc. 88 di petizione), chiede che i convenuti siano condannati in solido a pagarle il credito rimasto insoluto siccome responsabili del danno subito nel fallimento a seguito della violazione dei doveri loro incombenti quali organi della società anonima.\n4. Oltre a contestare qualsiasi violazione dei loro doveri di amministratori e di revisore, i convenuti hanno sollevato alcune eccezioni processuali e di merito (prescrizione). Le eccezioni processuali riguardanti la validità della procedura di cessione ex art. 260 LEF e la legittimazione della parte attrice, così come la tempestività dell'inoltro dell'azione e la legittimazione del rappresentante dell'attrice sono state respinte con decreto 20 settembre 1999 di questa Camera.\n4.1 Con l'allegato conclusionale del 22 maggio 2006, il convenuto CV 1 ripropone la problematica a sapere se l'attrice difetti della legittimazione attiva in virtù della necessità di litisconsorzio necessario tra diversi creditori cessionari siccome la cessione ex art. 260 LEF delle pretese della massa era avvenuta anche a favore della società M__________ SA che aveva pure introdotto, singolarmente,\nun'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di revisione per poi rinunciarvi (decreto di stralcio 13 gennaio 1999 nell'inc. 10.1998.19). A parte il fatto che tutte le parti, dott. CV 1 compreso, avevano dato atto, nel verbale di udienza preliminare limitata alle eccezioni processuali del 1° giugno 1999, che l'eccezione riguardante il litisconsorzio necessario era decaduta a seguito dello stralcio dai ruoli della causa proposta dall'altra cessionaria, la petizione non può essere ritenuta nulla, come vorrebbe l'eccipiente, poiché il giudice, in applicazione dell'art. 45 CPC, avrebbe ordinato l'integrazione di tutti gli interessati necessari alla petizione (in concreto congiungendo le due singole procedure avviate dai cessionari), operazione divenuta inutile per la rinuncia a procedere da parte di uno dei cessionari. Esigere poi, come fa il convenuto CV 1, una sentenza che annulli nei riguardi della cessionaria M__________ SA l'atto di cessione è pretestuoso, ritenuto che la decisione di rinuncia della cessionaria non necessita di alcuna convalida giudiziaria."}