29 ottobre 2001 inc. n. 10.1997.17 e 7 maggio 2002 inc. n. 10.1995.105-106-107). E neppure è stato provato -circostanza pure addotta irritualmente per la prima volta in sede conclusionale- che _____________ abbia astutamente carpito all'attore la firma in questione in occasione della sottoscrizione da parte del cliente di documenti periodici. A prescindere da quanto precede, l'attore non ha in ogni caso dimostrato che la somma in questione non potesse più essere recuperata dalla ditta scozzese e dunque costituisse effettivamente un danno. Stando così le cose, la questione circa l'esistenza e l'ammontare del "fondo immobiliare" indicato nei doc. S e T può in definitiva rimanere irrisolta.