la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di sanzionare come una concolpa gravissima (art. 44 cpv. 1 CO), tale da far venir meno l'eventuale responsabilità della controparte, il fatto che una parte rilasci a un funzionario un documento firmato in bianco, e ciò in quanto essa, assumendosi il rischio, insito nel fatto stesso di spossessarsi di un foglio firmato, che qualcuno potesse abusare della sua firma, si è di fatto privata della possibilità di controllo sul completamento di quel documento, così da non potersi più fondare su tale sua mancata conoscenza (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 26 ad art. 12-15 CO; IICCA 29 ottobre 2001 inc.