La pretesa è del tutto infondata. Il perito calligrafico __________, smentendo con ciò la tesi petizionale, è in effetti giunto alla conclusione che la firma apposta sull'ordine di bonifico era proprio quella dell'attore (complemento di perizia p. 5). Quest'ultimo non può d'altro canto prevalersi dell'argomentazione, per altro rimasta allo stadio di puro parlato e oltretutto addotta per la prima volta, e dunque irritualmente (art. 78 CPC; Rep. 1993 p. 202), solo in sede conclusionale (p. 10), secondo cui nell'occasione _____________ avrebbe abusato di un documento recante la sua firma in bianco: